Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11778 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/04/1978
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del Tribunale di Pescara
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rige:to del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Pescara, quale giudice dell’esecuzione, con provvecliiriento in data 7/3/2024, ha accolto la richiesta dell’Ufficio della Procura e ha dispcisto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concei;so a Bouabid Ajaara con la sentenza n. 452/13 pronunciata il 5/3/2013 dallc !tesso Tribunale, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di l’Aquila il 23/1:72015, irrevocabile il 13/6/2017.
Nello specifico il Tribunale ha ritenuto che il beneficio sia stato concesso in violazione dei presupposti di cui agli artt. 164 cod. pen. poiché quando è stata pronunciata la sentenza che lo ha riconosciuto l’interessato era gia stato condannato, con sentenza emessa il 11/2/2010, poi divenuta irrevocal)ile il 24/2/2015, alla pena di anni tre di reclusione. Circostanza questa ignota al giudice di primo grado e anche alla Corte di appello la cui inerzia sul i: unto,
comunque, pure se ne avesse avuto conoscenza, non precluderebbe di prix edere alla revoca in fase esecutiva.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a riezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 608, 609, comma 2 e 643 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 168 cod. pen. e alla sentenza delle Sezioni Unite 37345/2015. Nel primo motivo la difesa evidenzia che il giudice di merito aveva avuto, o comunque avrebbe dovuto avere, conoscenza della precedente condanna e che, pertanto, il beneficio concesso non potrebbe essere revocato in fase esecutiva in applicazione dei principi enucleati dalle S.0 COGNOME. Ciò anche perché il pubblico ministero non ha presentato appello sul punto e ogni d versa soluzione comporterebbe la violazione del giudicato.
3.2. Violazione degli artt. 111, comma secondo, e 27, comma terzo, clist. in riferimento agli artt. 648 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. con violazii . e del principio del bis in idem. Nel secondo motivo la difesa rileva che la revo:a della sospensione condizionale della pena, sopravvenuta ben sette anni dopo l’irrevocabilità della sentenza, sarebbe illegittima in quanto violerebbe il p ri ncipio dell’intangibilità del giudicato e, prima ancora, come evidenziato nella sentenza n. 2144 del 17/1/2024 della Quinta Sezione della Corte di cassazione, il p ri icipio di civiltà giuridica di cui questo è conseguenza per cui il tempo trascorsi: , -ende stabile la decisione sottraendo il cittadino “alla spirale di reiterate ini2iati penali per il medesimo fatto”.
In data 28 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le ossei -v azioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricc ,n,o sia rigettato.
In data 3 dicembre 2024 è pervenuta da parte del difensore r111.1r ito di procura speciale dichiarazione di rinuncia al ricorso.
L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina la causa di inammissibilità dell’impugnazione di cui all’art. 591, co. 1 lett. il) cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., GLYPH lutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emerge ir ti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 dicembre 2024
Il Consigpre estensore
II
Pregiqente