Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36563 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36563 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; visto l’atto di rinuncia al ricorso presentato nell’interesse di NOME NOME dal Procuratore speciale dello stesso, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento del 05/10/2025, ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Palmi del 07/05/2025, con la quale veniva disposto l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari, a suo tempo disposta in sostituzione della misura della custodia in carcere, nei confronti di COGNOME NOME in data 28/11/2024.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.Con un primo motivo di ricorso Ł stato chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata perchØ adottata in violazione di legge e con un evidente vizio della motivazione in relazione all’art. 276, comma 1bis, cod. proc.pen.; la motivazione del Tribunale sul punto Ł sostanzialmente apodittica, oltre che apparente, essendosi limitato ad una constatazione solo formale della violazione, senza verificare l’effettiva pericolosità conseguente alla visita posta in essere quotidianamente dal nipote al Nonno; le dichiarazioni rese dal nipote omonimo del ricorrente non potevano essere in tal senso essere ritenute sufficienti; tale condotta non poteva in alcun modo essere ritenuta una trasgressione sia in relazione al rapporto di affetto ricorrente tra nonno e nipote che in considerazione della appartenenza formale del nipote al nucleo familiare del ricorrente; inoltre non era stata in alcun modo riscontrata la circostanza secondo la quale una tale frequentazione poteva ritenersi sintomatica della volontà di trasmettere all’esterno eventuali messaggi e direttive del
ricorrente. Inoltre, il Tribunale aveva totalmente omesso di fornire una motivazione effettiva quanto alla necessità e proporzionalità dell’adeguamento.
4.Con il secondo motivo di ricorso Ł stata dedotta la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica quanto alla valutazione delle condizioni di salute di COGNOME NOME e sulla conseguente incompatibilità con il regime carcerario in relazione agli artt. 275, comma 4 e 4bis , 283, comma 2, 299 cod. proc. pen., nonchØ in relazione all’art. 32 Cost.; nonostante la attestazione in sede di perizia della attuale incompatibilità a causa delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario, il Tribunale confermava l’aggravamento disposto senza confrontarsi adeguatamente con l’accertamento peritale disposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
2.In data 15/09/2025 il ricorrente, per mezzo del proprio procuratore speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all’impugnazione e una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall’art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d’inammissibilita, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, nel caso di specie a mezzo del procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, COGNOME, Rv. 262276-01; Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 266244-01). Si deve inoltre precisare che si versa in una situazione di “soccombenza” in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse non e correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, COGNOME, Rv. 249916-01).
3.Ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ai sensi dell’art. 616 od. proc. pen. in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilita del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME