Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze Giuridiche dell’Inammissibilità
La decisione di presentare un ricorso in Cassazione è un passo importante, ma altrettanto significativa è la scelta di ritirarlo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto quali sono le conseguenze di una rinuncia al ricorso, confermando un principio consolidato della procedura penale: l’inammissibilità dell’impugnazione e la condanna al pagamento delle spese e di un’ammenda. Analizziamo questo caso per capire meglio la logica che guida la Corte.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto avverso una sentenza di patteggiamento, emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale dal Giudice dell’Udienza Preliminare. Tuttavia, in un momento successivo alla presentazione dell’impugnazione, lo stesso ricorrente ha deciso di fare un passo indietro, presentando una formale rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte alla rinuncia, la Suprema Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate nell’atto di impugnazione originale. L’organo giurisdizionale ha preso semplicemente atto della volontà del ricorrente di non proseguire con il giudizio. Di conseguenza, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Rinuncia al Ricorso e la Pronuncia della Corte
Le motivazioni alla base della decisione della Corte sono estremamente lineari e si fondano su un principio cardine del diritto processuale. La rinuncia al ricorso è un atto che estingue l’interesse della parte a ottenere una pronuncia sul merito della questione. Venendo meno l’impulso di parte, il processo non può più proseguire.
La Corte di Cassazione, pertanto, non fa altro che applicare una regola procedurale precisa: la rinuncia priva il ricorso del suo oggetto. L’unica pronuncia possibile è quella di inammissibilità.
La condanna alle spese processuali e al pagamento dell’ammenda non è una sanzione discrezionale, ma una conseguenza quasi automatica prevista dalla legge in questi casi. Tale misura ha una duplice funzione: da un lato, coprire i costi generati dall’attivazione della macchina giudiziaria; dall’altro, agire come deterrente contro la presentazione di ricorsi avventati o dilatori, che vengono poi abbandonati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario: la presentazione di un’impugnazione è un atto formale con precise responsabilità. La decisione di ritirarla, attraverso una rinuncia al ricorso, non è priva di conseguenze. Comporta la chiusura del procedimento con una declaratoria di inammissibilità e l’addebito automatico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente ogni passo all’interno di un procedimento penale, inclusa la decisione di rinunciare a un’impugnazione già presentata.
Cosa succede quando si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione prende atto della rinuncia e dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito della questione.
La rinuncia a un ricorso comporta delle spese?
Sì, la parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di ammenda, come stabilito dalla Corte (nel caso specifico, tremila euro).
Perché viene applicata una sanzione pecuniaria in caso di rinuncia?
La condanna al pagamento di un’ammenda è una conseguenza legale della declaratoria di inammissibilità. Funge sia da compensazione per i costi generati dall’attivazione del procedimento, sia da deterrente contro la presentazione di impugnazioni non ponderate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4700 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENOVA NOME nato a CANICATTI’ il 31/03/2001
avverso la sentenza del 10/07/2024 del GIUDICE COGNOME di COGNOME
[dato avviso alleparti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è stato oggetto di successiva rinuncia da parte del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024