Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze Economiche della Scelta Processuale
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio per chi intende contestare una condanna. Ma cosa accade se, dopo aver intrapreso questa strada, si decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso non è un atto privo di conseguenze, come chiarisce un’importante ordinanza della Corte di Cassazione. Questo provvedimento sottolinea come la rinuncia comporti non solo la fine del processo, ma anche precise responsabilità economiche a carico del ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). L’imputato, ritenuto colpevole sia in primo che in secondo grado, decideva di presentare ricorso per cassazione. La sua difesa lamentava vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la condanna si basasse su prove incerte: in particolare, si contestava la mancata esecuzione di una perizia tecnica che accertasse con assoluta sicurezza la contraffazione dei beni, dato che il principale testimone li aveva definiti solo “presumibilmente” contraffatti.
Tuttavia, in un momento successivo, il difensore dell’imputato, munito di apposita procura speciale, depositava un atto di rinuncia al ricorso, cambiando di fatto la rotta del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
A fronte della rinuncia formalizzata, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È fondamentale comprendere che tale declaratoria non entra nel merito dei motivi di appello; il giudice non valuta se le doglianze fossero fondate o meno. L’atto di rinuncia, infatti, blocca il processo sul nascere, impedendo alla Corte di esaminare la questione. La decisione si è quindi concentrata sulle conseguenze procedurali ed economiche di tale atto.
Le Motivazioni: Perché la Rinuncia al Ricorso Porta a una Condanna Pecuniaria
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nella spiegazione delle conseguenze economiche legate all’inammissibilità del ricorso. La Corte ha applicato rigorosamente quanto previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità di un ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La difesa della Corte si basa su un principio chiaro: la legge non fa distinzioni tra le diverse cause di inammissibilità. Che un ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, presentato fuori termine o, come in questo caso, per avvenuta rinuncia, il risultato non cambia. L’articolo 591 del codice di procedura penale elenca la rinuncia al ricorso tra le cause di inammissibilità, e l’articolo 616 collega a tutte le forme di inammissibilità, senza eccezioni, le medesime conseguenze sanzionatorie. Citando anche un precedente giurisprudenziale (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023), i giudici hanno ribadito che la condanna economica è un effetto automatico e inderogabile della declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza offre un’importante lezione pratica: la scelta di rinunciare a un ricorso per cassazione è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente, tenendo conto delle sue inevitabili conseguenze economiche. Rinunciare non significa semplicemente porre fine alla controversia senza costi. Al contrario, la legge prevede un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza e poi abbandonate. Per l’imputato, quindi, la rinuncia chiude definitivamente la partita legale, rendendo irrevocabile la condanna subita, ma comporta anche un onere economico certo e definito dal giudice, che nel caso di specie è stato quantificato in tremila euro oltre alle spese processuali.
Cosa succede se, dopo aver presentato ricorso per cassazione, si decide di rinunciare?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ciò significa che il procedimento si conclude senza che i giudici esaminino nel merito i motivi dell’impugnazione, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
La rinuncia al ricorso comporta delle spese per chi lo ha presentato?
Sì, la rinuncia porta a una declaratoria di inammissibilità, che a sua volta obbliga il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagare sia le spese processuali sia una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
C’è differenza, ai fini delle sanzioni, tra un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e uno inammissibile per rinuncia?
No. Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nel provvedimento in esame, la legge non prevede distinzioni. Tutte le cause di inammissibilità, inclusa la rinuncia, comportano la medesima conseguenza: la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18875 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4425/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Marocco il 02/02/1980
avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d’appello di Catanzaro
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 28 marzo 2022 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione ai contestati reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. consumati in data 6 novembre 2017.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza il previo espletamento di un accertamento peritale che consentisse di affermare con assoluta certezza che i beni posti in vendita dall’imputato fossero realmente contraffatti, ciò in quanto il principale teste di accusa si Ł limitato a riferire che detti beni erano ‘presumibilmente’ contraffatti.
Rilevato peraltro che con atto datato 23 aprile 2025, il difensore dell’imputato, munito di idonea procura speciale, ha rinunciato tempestivamente al ricorso, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi
di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME