Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28645 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28645 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CHIVASSO il 09/02/1990
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’istanza di riesame avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia emessa, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., in data 9 gennaio 2025, con la quale ha applicato la misura della Custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME siccome gravemente indiziato di una pluralità di furti commessi in concorso con altri, non ricorrenti, ai danni di sportelli ATM di istituti di cred e uffici postali, con utilizzo di materiale esplodente, ( capi 1,2,3,4,5), nonché di ricettazione (capo 6) e associazione per delinquere ( capo 7), avendo ravvisato l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen.;
2. Con il ricorso in esame, i difensori dell’indagato, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedono l’annullamento dell’ordinanza impugnata svolgendo due
motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale e correlati vizi di motivazione in relazione alla eccepita perdita di efficacia della misura cautelare
per compiuto decorso del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen., dalla declaratoria di incompetenza del Gip presso il Tribunale di Ivrea.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione relativa alla sussistenza dell’esigenza cautelare del
pericolo attuale e concreto di reiterazione degli ipotizzati reati da parte del ricorrente; in particolare, la motivazione in relazione all’attualità e concretezza
delle esigenze cautelari è carente essendo stato, peraltro, trascurato l’esame dell’ulteriore requisito dell’attualità del pericolo. Ancora, è dedotta carenza di
motivazione nella parte in cui l’ordinanza impugnata tralascia ogni approfondimento in ordine all’applicazione della misura degli arresti domiciliari
con braccialetto elettronico.
Con dichiarazione del 30 maggio 2025 il ricorrente, unitamente ai suoi difensori, la cui dichiarazione ha sottoscritto, ha rinunciato al ricorso.
La rinuncia al ricorso costituisce causa d’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen.
5.Poiché il ricorrente ha ritualmente rinunciato a coltivare il ricorso dallo stesso proposto, si impone la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen in relazione all’art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 cod.proc.pen ), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma i-ter, disp. Ltt. Cod. Proc. Pen.
Così decis in Roma, 16 giugno 2025