Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7755 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 17/10/2024 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/10/2024, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’appello proposto da COGNOME *NOME*NOME ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura interdittiva del diviet temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e di esercitare uffici direttivi del persone giuridiche e delle imprese, per la durata di anni uno.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e di esigenze cautelari idonee a giustificare la misura.
Si censura il “teorema accusatorio” proposto dal Tribunale, che non aveva tenuto conto di alcune intercettazioni incompatibili con l’imputazione ed aveva offerto una interpretazione inquisitoria di alcuni sms del luglio 2023 (riportati a pag. 7 del ricorso). In realtà, l’unico interesse perseguito dal pubblico funzionario era quello di incrementare le entrate derivanti all’Erario da spettacoli ed eventi, “in assenza di qualsivoglia controprestazione”: del resto, era emerso che alcuni locali si orientavano diversamente, per i servizi di biglietteria, rispetto al indicazioni del COGNOME.
In relazione alle esigenze cautelari, si rileva il difetto di elementi idonei connotare di concretezza ed attualità del ravvisato pericolo di reiterazione; quanto al pericolo di inquinamento si segnala una recente pronuncia della Suprema Corte.
2.2. Violazione del diritto di difesa per essere stata valorizzata un’intercettazione “originariamente estranea alle conversazioni poste a sostegno della primigenia ordinanza cautelare”. Si lamenta in particolare il richiamo ad una intercettazione di dubbia interpretazione, che non era stata posta a base della richiesta né dell’applicazione della misura, effettuato dal Tribunale al fine d confutare l’ipotesi alternativa della concreta sussistenza di un rapporto di lavoro tra il MORESE e la TICKETSMS: su tale intercettazione, non utilizzata nella richiesta e non valutata dal G.i.p., la difesa non aveva potuto interloquire a chiarimento.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo l’ordinanza adeguatamente motivata quanto agli elementi indicativi del pericolo di reiterazione, ed osservando tra l’altro che il riferimento a risultanze successive al maggio 2023 non era finalizzato a modificare in peius l’imputazione, ma a valorizzare elementi indicativi dell’attualità e concretezza del pericolo d reiterazione. Si sottolinea inoltre la correttezza del richiamo alla perdurante carica sociale rivestita dal ricorrente, e l’irrilevanza della mancata trattazione del pericol di inquinamento probatorio, in presenza di adeguata motivazione in ordine alla lett. c) dell’art. 274 e alla durata della misura, inferiore al massimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Assume rilievo preliminare ed assorbente il fatto che il difensore del COGNOME, con atto sottoscritto anche da quest’ultimo e trasmesso a questa Suprema Corte in data 21/01/2025, ha rinunciato al ricorso.
Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, per sopravvenuta rinuncia. Il COGNOME deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende che
appare equo quantificare, tenuto conto della causa di inammissibilità, in cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE del Ammende.