Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9376 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 40837/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 25/10/1971 avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Messina udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Proc. Gen. Dr. COGNOME Simone che concludeva chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia all’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Messina con ordinanza emessa il 10 settembre 2024 confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con cui era stata applicata a COGNOME Enrico, indagato per i reati di detenzione e ricettazione di un’arma da guerra, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui lamentava violazione degli artt. 272 e 274 cod. proc. pen., nonchŁ dell’art. 27 Cost e vizio di motivazione.
Con dichiarazione in data 20 dicembre 2024 il ricorrente, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. NOME COGNOME dichiarava di rinunciare al ricorso proposto stante l’intervenuta condanna dell’imputato a pena condizionatamente sospesa.
4.Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente, a fronte delle ragioni sopra ricordate che lo hanno privato dell’interesse e a contestare il titolo cautelare, validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 266244).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME