Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Decisione della Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che pone fine a un’impugnazione in corso. Sebbene possa sembrare una semplice ritirata, le sue conseguenze giuridiche sono precise e inevitabili. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 47428 del 2023, chiarisce come tale atto conduca direttamente a una declaratoria di inammissibilità, con l’obbligo per il rinunciante di sostenere non solo le spese processuali, ma anche un’ulteriore sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la serietà di tale decisione processuale.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza della Corte di Appello di Venezia. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile un’istanza di restituzione nel termine. Il ricorrente, tramite il suo difensore, lamentava una violazione di legge, sostenendo di non aver avuto conoscenza del procedimento a suo carico e che, pertanto, la sentenza di primo grado fosse nulla.
In un secondo momento, tuttavia, sia il difensore che lo stesso ricorrente hanno sottoscritto e depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, adducendo una generica “sopravvenuta carenza di interesse”.
Inammissibilità per Rinuncia al Ricorso
La presentazione dell’atto di rinuncia ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento. La legge, infatti, prevede specificamente che il ricorso sia inammissibile quando vi è una rinuncia formale. La Corte di Cassazione, prendendo atto della volontà espressa dal ricorrente, non ha potuto fare altro che applicare la normativa.
La Decisione della Corte Suprema
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate originariamente (la presunta nullità della sentenza di primo grado), poiché l’atto di rinuncia preclude qualsiasi valutazione di questo tipo. Il procedimento si è concluso con una pronuncia puramente processuale.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono lineari e si fondano sull’applicazione diretta dell’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile in caso di rinuncia. La Corte ha semplicemente constatato l’esistenza di un atto di rinuncia ritualmente presentato, il che ha reso impossibile l’esame del merito del ricorso. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’inammissibilità, in questo caso, è direttamente riconducibile a una colpa del ricorrente, poiché la rinuncia è un suo atto volontario. Questo principio, supportato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), giustifica l’imposizione di una sanzione pecuniaria aggiuntiva.
le conclusioni
La sentenza stabilisce due conseguenze pratiche ineludibili in caso di rinuncia al ricorso. In primo luogo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che i giudici hanno ritenuto congruo fissare in cinquecento euro. Questa pronuncia ribadisce che la rinuncia non è un atto privo di costi: chi decide di abbandonare un’impugnazione deve farsi carico delle conseguenze economiche derivanti da una procedura che, per sua stessa scelta, si è rivelata inutile. Si tratta di un meccanismo che mira a responsabilizzare le parti processuali e a scoraggiare impugnazioni presentate e poi abbandonate con leggerezza.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte, che non procede a esaminare le questioni di merito sollevate.
Chi rinuncia al ricorso deve pagare delle spese?
Sì, la legge prevede che il ricorrente che rinuncia sia condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria in caso di rinuncia?
Perché la rinuncia è un atto volontario del ricorrente che rende il ricorso inammissibile. L’inammissibilità è quindi considerata ‘per colpa’ del ricorrente, giustificando l’applicazione di una sanzione pecuniaria come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47428 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47428 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (RINUNCIANTE) nato a MONTENEGRO( SERBIA) il DATA_NASCITA il avverso l’ordinanza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di restituzione nel termine proposta dal ricorrente, deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla dedotta nullità della sentenza emessa dal giudice di San Donà di Piave, stante la mancata conoscenza del procedimento da parte dell’interessato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e dallo stesso COGNOME, in ragione della asserita sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non meglio specificata.
Il ricorso è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all’impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente: Corte Cost. n. 186/2000) al versamento, in favore della tassa delle ammende, di una somma che si ritiene congruo determinare in cinquecento euro.
P. Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consiglie estensore
Il Presidente