Rinuncia al ricorso: le conseguenze automatiche di inammissibilità e condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, in esame, offre un chiaro esempio delle conseguenze processuali ed economiche derivanti dalla rinuncia al ricorso. Questo atto, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, è un istituto giuridico con effetti ben precisi, che culminano nella dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione e nell’imposizione di sanzioni pecuniarie. Analizziamo la decisione per comprendere appieno le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona. Successivamente alla proposizione dell’impugnazione, tuttavia, lo stesso ricorrente, con una dichiarazione formale sottoscritta anche dal suo difensore, ha manifestato la volontà di non proseguire con il giudizio, effettuando una rituale rinuncia.
L’atto di rinuncia e la sua formalità
È importante sottolineare come la Corte abbia dato atto che la rinuncia è avvenuta “ritualmente”. Ciò significa che sono state rispettate le forme previste dalla legge per tale atto, garantendone la validità e l’efficacia. La doppia sottoscrizione, del ricorrente e del difensore, rafforza la consapevolezza e la definitività della scelta processuale intrapresa.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Di fronte a una formale e valida rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione non entra nel merito delle questioni sollevate con l’impugnazione. Il suo compito si limita a una presa d’atto della volontà della parte. La conseguenza diretta e inevitabile è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. Il processo si arresta, non per una valutazione di infondatezza delle doglianze, ma per una causa che ne impedisce l’esame.
Le Conseguenze Economiche: Spese e Sanzione
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti per il rinunciante. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento di Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria, quantificata in questo caso in Euro 3.000, che ha lo scopo di sanzionare l’aver attivato inutilmente la macchina della giustizia e di finanziare progetti di recupero.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise e si fondano su un’applicazione diretta della legge. La sopravvenuta rinuncia è la causa che, per espressa previsione normativa, determina l’inammissibilità del ricorso. Non vi è spazio per valutazioni discrezionali. La legge stabilisce un automatismo: alla rinuncia valida segue la declaratoria di inammissibilità e, di conseguenza, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 616 del codice di procedura penale. La Corte ha semplicemente verificato la sussistenza dell’atto di rinuncia e ne ha tratto le conclusioni imposte dalla procedura.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: ogni scelta processuale ha delle conseguenze precise. La rinuncia al ricorso non è un atto neutro, ma una decisione che chiude definitivamente la porta a un ulteriore esame del caso e comporta obblighi economici significativi. Per chiunque affronti un percorso giudiziario, è essenziale comprendere, con l’assistenza del proprio legale, che la rinuncia a un’impugnazione è un passo irrevocabile che attiva un meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge per disincentivare ricorsi presentati con leggerezza o senza una reale convinzione.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Se si rinuncia formalmente a un ricorso, come indicato nel provvedimento, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, senza esaminare le questioni di merito sollevate.
La rinuncia al ricorso comporta dei costi?
Sì, la decisione della Corte conferma che la rinuncia porta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria (in questo caso, 3.000 Euro) in favore della Cassa delle ammende.
La rinuncia deve avere una forma particolare?
Sì, l’ordinanza parla di una rinuncia avvenuta “ritualmente” attraverso una “dichiarazione trasmessa e sottoscritta anche dal difensore”, evidenziando che si tratta di un atto formale che deve rispettare specifici requisiti di legge per essere considerato valido.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SIDI SLIMANE( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il ricorrente con dichiarazione trasmessa sottoscritta anche dal difensore, ha ritualmente rinunziato ai ricorso rilevato che all’inammissibilità del ricorso frutto della sopravvenuta rinunzia conseguono pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.