Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando l’Appello Diventa Inammissibile
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze processuali derivanti dalla rinuncia al ricorso. Questo atto, apparentemente semplice, pone fine in modo irrevocabile a un grado di giudizio, comportando specifiche conseguenze legali e finanziarie per la parte che lo compie. Analizziamo la decisione per comprendere appieno le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza emessa da un Tribunale di Sorveglianza. Prima che la Corte potesse discutere il caso, il procuratore speciale del ricorrente ha formalmente depositato un atto di rinuncia, manifestando la volontà di non proseguire con l’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a questo atto, la Corte Suprema non ha potuto fare altro che prenderne atto. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale, che elenca la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Conseguenze della Rinuncia al Ricorso
La motivazione della Corte è puramente processuale e si basa sull’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è rinuncia. La ratio di questa disposizione è chiara: una volta che la parte manifesta la volontà di non voler più una decisione sul proprio appello, il processo non ha più ragione di proseguire. La rinuncia è un atto dispositivo che estingue il diritto a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dalla legge per i casi di inammissibilità, volta a sanzionare l’utilizzo della macchina giudiziaria poi abbandonato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Ricorrenti
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la decisione di rinunciare a un ricorso è un atto serio e definitivo. Una volta formalizzata, non solo preclude qualsiasi esame delle proprie ragioni, ma comporta anche costi certi. Per i cittadini e i loro legali, ciò sottolinea l’importanza di ponderare attentamente la strategia processuale. La rinuncia può essere una scelta strategica valida, ma deve essere compiuta con la piena consapevolezza delle sue conseguenze: la chiusura del procedimento e l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come chiaramente stabilito dalla Corte in questo caso.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte non esamina le questioni di merito sollevate, ma si limita a constatare la cessazione dell’interesse a proseguire il giudizio.
Chi paga le spese processuali in caso di rinuncia al ricorso?
Il ricorrente che rinuncia all’impugnazione è condannato a pagare sia le spese del procedimento sia una sanzione pecuniaria, in questo caso di cinquecento euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La rinuncia al ricorso è un atto reversibile?
No, in base a quanto emerge dalla decisione, la rinuncia è un atto che definisce il procedimento in modo irrevocabile. Una volta formalizzata, non è possibile tornare indietro e chiedere alla Corte di esaminare il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5638 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORLI’ il 22/04/1960 avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che il 28 gennaio 2025 il procuratore speciale del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma contenuta, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
CARMINE RUSSO