Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5638 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORLI’ il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che il 28 gennaio 2025 il procuratore speciale del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha rinunciato al ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma contenuta, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME NOME