Rinuncia al Ricorso: Quando un Passo Indietro Conclude il Processo
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, ha conseguenze giuridiche precise e definitive. Attraverso l’analisi di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, esploriamo come questa scelta unilaterale del ricorrente porti inevitabilmente alla chiusura del procedimento, ma non senza costi. La decisione evidenzia l’automatismo con cui la legge risponde a tale manifestazione di volontà.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa da un Tribunale di primo grado. L’imputato, dopo aver avviato il procedimento di impugnazione per contestare la decisione a lui sfavorevole, ha successivamente cambiato idea. Ha infatti formalizzato, con una firma personale, la sua intenzione di non voler più proseguire con il ricorso, un atto noto tecnicamente come rinuncia al ricorso.
L’Inammissibilità come Conseguenza della Rinuncia al Ricorso
La Suprema Corte, ricevuta la comunicazione di rinuncia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate nell’atto di impugnazione originale. Il suo compito, in questa fase, è stato puramente procedurale. La legge, infatti, stabilisce una conseguenza diretta e inequivocabile alla rinuncia.
L’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, prevede espressamente che il ricorso sia inammissibile quando vi è rinuncia all’impugnazione. Questa norma è rafforzata dall’articolo 589, comma 2, che chiarisce come le parti private possano rinunciare all’impugnazione anche tramite un procuratore speciale, oltre che personalmente. L’atto di rinuncia, quindi, preclude qualsiasi valutazione di merito da parte del giudice.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono lineari e si fondano su un’applicazione diretta delle norme procedurali. La Corte ha semplicemente preso atto della volontà del ricorrente, espressa in modo formale e inequivocabile. Rilevato che era pervenuta una rinuncia firmata personalmente, i giudici hanno constatato l’esistenza di una causa di inammissibilità prevista dalla legge.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza automatica di tale dichiarazione. La Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in cinquecento euro, tenendo conto che la rinuncia ha evitato un’ulteriore attività giurisdizionale, contribuendo a una più rapida definizione del procedimento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Rinuncia
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto che produce effetti immediati e non reversibili. Una volta formalizzata, essa determina la fine del giudizio di impugnazione, rendendo definitiva la sentenza precedente. Le implicazioni pratiche per chi compie questa scelta sono duplici: da un lato, si accetta l’esito del grado di giudizio precedente; dall’altro, si incorre in conseguenze economiche. La condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’attivazione del sistema giudiziario, poi interrotta per volontà della parte. La quantificazione della somma, definita “equitativa”, dimostra una certa discrezionalità del giudice nel considerare il comportamento processuale della parte.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ciò significa che il caso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Chi può presentare la rinuncia al ricorso?
In base alla normativa citata nel provvedimento, la rinuncia può essere presentata direttamente dalla parte privata che ha proposto il ricorso, oppure da un procuratore speciale nominato appositamente per compiere tale atto.
La rinuncia a un ricorso comporta delle spese?
Sì. La parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nell’ordinanza analizzata, tale somma è stata fissata in via equitativa a cinquecento euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24163 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che:
è pervenuta rinuncia al ricorso firmata personalmente dal ricorrente;
l’art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che “le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale”,
l’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinunci all’impugnazione, il ricorso è inammissibile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in ragione dell’intervenuta rinuncia, può essere contenuta, in via equitativa, in euro cinquecento;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.