Rinuncia al Ricorso: Quando e Perché Comporta l’Inammissibilità
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può avere conseguenze significative, specialmente quando interviene in una fase avanzata del giudizio. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione chiarisce che la rinuncia, se effettuata dopo un vaglio preliminare di inammissibilità, non solo non sana il vizio originario ma cristallizza l’esito negativo del ricorso, comportando la condanna del ricorrente a sanzioni pecuniarie. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato aveva presentato ricorso presso la Corte di Cassazione avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. Successivamente alla presentazione del ricorso, e dopo che era già stato effettuato un primo esame che ne evidenziava profili di inammissibilità, l’imputato decideva di ritirare la propria impugnazione. A tal fine, conferiva una procura speciale al suo difensore, il quale formalizzava la rinuncia al ricorso in data 26 gennaio 2024.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, preso atto della rinuncia formalizzata dal difensore, non si è limitata a chiudere il procedimento. Al contrario, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull’interpretazione combinata di diverse norme del codice di procedura penale, che disciplinano le conseguenze della rinuncia e dell’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su un ragionamento giuridico preciso. Il punto centrale è il momento in cui è intervenuta la rinuncia. Essendo avvenuta dopo il ‘preliminare vaglio di inammissibilità’, l’atto di rinuncia non è stato considerato come una semplice cessazione della materia del contendere, bensì come un fattore che consolida la causa di inammissibilità già rilevata.
Secondo l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, il ricorso è inammissibile in caso di rinuncia. A sua volta, l’articolo 616 dello stesso codice prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La Cassazione, quindi, applica questo principio in modo rigoroso: la rinuncia tardiva, ovvero quella che segue una valutazione preliminare negativa, non può eludere le conseguenze economiche previste per i ricorsi infondati o presentati senza i requisiti di legge. La sanzione di 3.000 euro è stata ritenuta ‘equa’ proprio in considerazione della causa di inammissibilità, che in questo caso è stata la stessa rinuncia, interpretata come una presa d’atto dell’impossibilità di successo dell’impugnazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le scelte processuali devono essere ponderate e tempestive. La rinuncia al ricorso è un diritto della parte, ma il suo esercizio tardivo può comportare le medesime conseguenze negative di un ricorso giudicato inammissibile nel merito. In pratica, tentare di ‘abbandonare la nave’ quando si profila un esito sfavorevole non esonera dalle responsabilità economiche. Questo orientamento serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o palesemente infondati, rafforzando l’efficienza del sistema giudiziario e sanzionando chi ne abusa.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso dopo che è stato avviato un controllo preliminare di inammissibilità?
La rinuncia intervenuta in questa fase non estingue semplicemente il procedimento, ma porta a una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
La rinuncia a un ricorso comporta sempre il pagamento di una sanzione?
Secondo questa ordinanza, quando la rinuncia segue un vaglio preliminare che ha evidenziato profili di inammissibilità, essa conduce alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Perché la sanzione è stata fissata a 3.000 euro?
La Corte di Cassazione ha determinato tale somma ritenendola ‘equa’ in ragione della specifica causa di inammissibilità. La rinuncia tardiva è stata considerata il motivo scatenante, giustificando così l’importo della sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso, rilasci procura speciale al difensore che, il 26 gennaio 2024, ha adempiuto al mandat conferitogli;
che alla rinunzia – intervenuta dopo il preliminare vaglio di inammissibili del ricorso – consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento d spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d’inammissibilità, si stima determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 22/02/2024.