Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Profili Processuali
La rinuncia al ricorso è un atto processuale con cui una parte manifesta la volontà di non proseguire con l’impugnazione presentata. Sebbene possa sembrare una semplice decisione, essa comporta conseguenze giuridiche precise e inevitabili, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo un caso pratico per comprendere meglio i meccanismi e gli effetti di questa scelta.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato con sentenza della Corte d’Appello di Roma, aveva presentato ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia. Successivamente, mentre si trovava in stato di detenzione, lo stesso individuo ha manifestato la volontà di abbandonare l’impugnazione, formalizzando una dichiarazione di rinuncia presso la matricola dell’istituto penitenziario. Tale volontà è stata poi confermata in via definitiva dal suo legale in una comunicazione formale alla Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, presa visione della dichiarazione di rinuncia del ricorrente e della successiva conferma del suo difensore, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito dei motivi dell’impugnazione, ma si ferma a una valutazione puramente processuale. La rinuncia, infatti, fa venire meno l’oggetto stesso del giudizio di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Automatismo della Rinuncia al Ricorso
La motivazione della Corte si fonda sull’applicazione diretta dell’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso è inammissibile, tra le altre cause, anche quando vi è una rinuncia all’impugnazione. La rinuncia è un atto dispositivo della parte che estingue il rapporto processuale relativo all’impugnazione. Una volta formalizzata, essa produce effetti automatici e irreversibili.
La condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una sanzione discrezionale, ma una conseguenza diretta prevista dalla legge per tutti i casi di inammissibilità del ricorso. La determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in via equitativa, tiene conto della natura della causa e dell’assenza di motivi pretestuosi, ma resta una conseguenza ineludibile della dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto formale con conseguenze economiche ben precise. Chiunque intenda abbandonare un’impugnazione deve essere consapevole che tale scelta comporta non solo la fine del procedimento, ma anche l’obbligo di sostenere i costi processuali e di versare una sanzione pecuniaria. La decisione di rinunciare deve quindi essere ponderata attentamente, considerando che, una volta espressa validamente, non è più possibile tornare indietro e che le sue conseguenze economiche sono automatiche.
Cosa succede se si decide di rinunciare a un ricorso per cassazione?
La rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il che significa che la Corte non esaminerà i motivi dell’impugnazione e la sentenza impugnata diventerà definitiva.
La rinuncia al ricorso comporta sempre delle conseguenze economiche per chi la effettua?
Sì, secondo quanto stabilito dal provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità derivante dalla rinuncia comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
In che modo può essere manifestata la volontà di rinunciare al ricorso?
Come emerge dal caso, la volontà può essere manifestata direttamente dalla parte (in questo caso, con una dichiarazione resa presso la matricola del carcere) e confermata dal suo difensore, assicurando così che la volontà sia chiara e definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6936 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALIMENTI COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 8.11.2022; Rilevato che in data 1 dicembre 2023 il difensore del ricorrente ha confermato la volontà di rinunciare al ricorso già manifestata dal proprio assistito mediante dichiarazione formulata presso la matricola del carcere in cui è detenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.12.2023