Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2913 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2913 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli, adito ex art. 322, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli il 23.2.2023 nei confronti di COGNOME NOME, indagata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, oggetto dell’imputazione provvisoria.
Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge, sotto diversi profili.
Con requisitoria scritta del 17.7.2023, il sostituito procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p., in quanto, nelle more, in data 23.8.2023, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione, a mezzo di posta elettronica certificata, formale rinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia e procuratore speciale dell’indagata, AVV_NOTAIO.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, posto che la rinuncia all’impugnazione non risulta fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti, né conoscibili, all’atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell’interesse ad impugnare da parte del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.9.2023.