Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47726 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47726 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Delianuova il 5.7.1997, contro l’ordinanza del GIP di Palmi del 16.7.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorso per intervenuta rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.7.2024 – resa ai sensi degli artt. 224-bis e 359-bis cod. proc. pen. – il GIP del Tribunale di Palmi, su richiesta del PM, aveva autorizzato l’esecuzione del prelievo di materiale biologico sulla persona di
NOME COGNOME indagato per il delitto di rapina pluriaggravata commessa in Delianuova 1’1.3.2024;
aveva proposto ricorso per cassazione il COGNOME tramite il difensore che aveva dedotto:
2.1 eccesso di potere – abnormità dell’atto – con cui il GIP ha deciso su questioni devolute alla cognizione della Suprema Corte a séguito del ricorso proposto contro il provvedimento del 6.7.2024;
2.2 omessa motivazione del provvedimento, in violazione degli artt. 125, 132 e 359-bis cod. proc. pen.;
il 4.10.2024 il difensore del ricorrente trasmetteva atto di rinuncia all’impugnazione sottoscritto dallo stesso COGNOME;
la Procura Generale ha inviato le proprie conclusioni prendendo atto della rinuncia ed insistendo, perciò, per l’inammissibilità del ricorso;
Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen..
In data 4.10.2024 la difesa dell’odierno ricorrente ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia (per asserita carenza di interesse) che comporta, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (cfr., Sez. 2 – , n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02) non essendo state nemmeno allegate le ragioni della sopravvenuta carenza di interesse non consentendo, perciò, a questa Corte, di valutare se si sia verificata, nel caso che ci occupa, una ipotesi di cessata materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14.11.2024