Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18886 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 11/04/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18886 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Nigeria l’DATA_NASCITA, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 14/12/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Prato in data 18/04/2023, che aveva condannato NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione e 20.000,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un primo motivo, di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e, con un secondo motivo, violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva.
Il ricorso Ł inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l’intervenuta rinuncia al ricorso (trasmessa tramite EMAIL in data 11/02/2025) sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, pervenuta prima dell’udienza di discussione.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME