Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23273 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di PALERMO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo con ordinanza del 22/2/2024 disponeva la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 5/7/2023, irrevocabile in data 11/1/2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo di cura con braccialetto elettronico nei confronti di NOME COGNOME.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha interposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla sospensione dell’esecuzione di una ordinanza divenuta ormai irrevocabile a seguito della pronuncia della Suprema Corte.
2.1 È pervenuta rinuncia al ricorso da parte del Pubblico Ministero proponente, in cui si evidenzia che in data 29/3/2024 la Corte di appello di
Palermo, su istanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, revocando l’ordinanza impugnata; che, dunque, è venuto meno l’interesse a coltivare l’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia avanzata nei termini di legge dal Pubblico Ministero ricorrente. Invero, la dichiarazione di rinuncia al ricorso è pervenuta prima dell’odierna udienza camerale dal Pubblico Ministero che ha proposto l’impugnazione, secondo la previsione dell’art. 589, comma 4, cod. proc. pen.
Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024.