Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11252 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11252 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, n. Wattwil (Svizzera) il 12/12/1994
avverso la sentenza n. 15/25 della Corte di appello di Milano del 06/02/2025
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per rinuncia.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna del cittadino italiano NOME COGNOME all’autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca, che l’ha richiesta in forza di mandato di arresto europeo del 18 novembre 2024 emesso per l’esecuzione dell’ordine interno del Giudice presso la Pretura di Halle an der Saale in ordine all’accusa provvisoria di concorso in traffico illecito di sostanze stupefacenti (dtre 32 kg. complessivi di cannabis) tra la Spagna e la Germania, avvenuto il 20 gennaio 2022.
La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto di non dover subordinare la consegna di COGNOME alla possibilità di scontare la pena eventualmente inflittagli in Italia, avendone rilevato l’assenza di un effettivo radicamento nel territorio nazionale, avendovi il consegnando – nato in Svizzera, dove vive tutta la sua famiglia mantenuto solo scarsi legami, circoscritti alla formale residenza presso il paese di Amendolara, dove vive l’anziana nonna.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, attraverso il suo difensore, deducendo due motivi di censura.
2.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 6 Conv. EDU , all’art. 6, comma 1-bis, lett. a, legge n. 69 del 2005 e ai par. 170 e 163 del Codice di procedura penale tedesco in ordine alla mancata conoscenza da parte del ricorrente del procedimento penale pendente a suo carico in Germania.
2.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 18-bis, comma 2 e 19, comma 2, legge n. 69 del 2005 in relazione alla mancata subordinazione dell’esecuzione del mandato alla condizione di poter scontare la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà in Italia.
Con dichiarazione eseguita nel luogo di detenzione in data 14 marzo 2025, tempestivamente comunicata a questa Corte, il ricorrente ha, tuttavia, dichiarato di rinunziare al ricorso e di consentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria tedesca.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, attesa l’intervenuta rinuncia e la prestazione del consenso alla consegna, ricorrendo ad avviso del Collegio le condizioni per non gravare il ricorrente, oltre che del pagamento delle spese processuali, anche della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso, 19 marzo 2025