Rinuncia al Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione Diventa Inammissibile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze processuali della rinuncia al ricorso da parte del pubblico ministero. Il caso in esame, pur originando da un’indagine per reati tributari, si risolve su un piano puramente procedurale, offrendo un’importante lezione sull’irrevocabilità di certi atti processuali.
I Fatti del Caso: Dal Sequestro all’Annullamento
La vicenda ha inizio con un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Sassari nei confronti di un imprenditore, indagato per diverse violazioni fiscali. Questa misura cautelare reale mirava a bloccare beni per un valore corrispondente all’imposta evasa.
L’indagato, tramite i suoi legali, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale delle Libertà, il quale ha accolto il riesame. Con un’ordinanza del 17 dicembre 2023, il Tribunale ha annullato il sequestro, motivando la sua decisione con un vizio specifico: il decreto originale era privo di un’autonoma motivazione riguardo al fumus commissi delicti, ovvero non spiegava in modo sufficiente e specifico perché si riteneva probabile che i reati fossero stati commessi.
Contro questa decisione, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale delle Libertà e il ripristino del sequestro.
Il Colpo di Scena: La Rinuncia al Ricorso
Il percorso processuale ha subito una svolta decisiva il 14 marzo 2024. In quella data, lo stesso pubblico ministero che aveva avviato l’appello ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo atto ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento pendente in Cassazione.
La rinuncia è un atto unilaterale con cui la parte che ha impugnato un provvedimento manifesta la volontà di non proseguire nel giudizio. Una volta presentata, essa produce effetti immediati e irrevocabili sul processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, riunitasi per l’udienza del 16 maggio 2024, non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione. I giudici non sono entrati nel merito della questione originaria (la legittimità del sequestro o la correttezza della decisione del Tribunale delle Libertà), poiché la rinuncia ha reso superfluo ogni altro esame.
La decisione si fonda su una norma precisa del codice di procedura penale: l’articolo 591, comma 1, lettera d). Questa disposizione stabilisce chiaramente che il ricorso è inammissibile quando vi è stata una rinuncia. L’inammissibilità è una sanzione processuale che impedisce al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza dell’impugnazione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Conclusioni: L’Effetto Definitivo della Rinuncia
Questa sentenza evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto tombale che estingue il giudizio di impugnazione. La decisione impugnata, in questo caso l’ordinanza di annullamento del sequestro emessa dal Tribunale delle Libertà, diventa definitiva. Per l’indagato, ciò significa la definitiva liberazione dei beni dal vincolo cautelare. Per il sistema giudiziario, la vicenda dimostra come le scelte strategiche delle parti possano determinare l’esito di un procedimento prima ancora che si arrivi a una discussione sul merito.
Per quale motivo il Tribunale della Libertà aveva inizialmente annullato il sequestro preventivo?
Il Tribunale della Libertà ha annullato il sequestro perché ha ritenuto il provvedimento originale privo di autonoma motivazione riguardo al ‘fumus commissi delicti’, ovvero non spiegava in modo adeguato gli indizi di colpevolezza.
Cosa ha fatto il pubblico ministero dopo aver presentato ricorso in Cassazione?
Successivamente alla proposizione del ricorso, il pubblico ministero ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso stesso.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione e su quale base giuridica?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa sull’art. 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di rinuncia da parte del ricorrente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32278 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32278 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Sassari c/ Carta NOME COGNOME, nato a Sassari il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 17/12/2023 del Tribunale delle Libertà di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 dicembre 2023, il Tribunale delle Liberà di Sassari, ha annullato decreto del 8 settembre 2023, con il quale il Tribunale di Sassari ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di NOME COGNOME, indagato per più reati tributari, avendo ritenuto il provvedimento privo di autonoma motivazione con riguardo al fumus commissi delicti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, chiedendone l’annullamento.
Con atto depositato del 14 marzo 2024, il pubblico ministero ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 16/05/2024