Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 100 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 100 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 19/10/1973
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Lette la memoria del difensore, avv. NOME COGNOME che ha rinunziato al ricorso essendo nelle more intervenuta sentenza di patteggiamento
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza, emessa in data 30/04/2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Castrovillari con la quale è stata applicata nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di atti persecutori e lesioni aggravate. A fondamento cella misura venivano richiamati
plurimi indizi di reità costituiti dalla dichiarazione della persona offesa la qua aveva presentato querela contro il ricorrente, ex marito, a seguito di un intervento dei carabinieri effettuato presso la sua abitazione su segnalazione di una vicina di casa. La donna aveva riferito di essere stata sempre maltrattata fin dall’inizio del matrimonio dal marito, aduso all’abuso di alcol e stupefacenti; dopo l’interruzione della convivenza, inoltre, l’imputato aveva proseguito nel porre in essere una serie di ulteriori comportamenti connotati da una inarrestabile escalation di violenza ai suoi danni. Le dichiarazioni della donna sono state ritenute riscontrate dalle dichiarazioni dei carabinieri intervenuti presso l’abitazione della donna, in occasione dell’episodio del 7 Aprile 2024, oltre che dalle dichiarazioni di alcuni testimoni e dal referto del Pronto Soccorso rilasciato alla vittima attestante lesioni compatibili con le modalità nelle percorse indicate dalla stessa parte offesa.
Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia.
2.1. Con primo motivo denuncia l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza sostenendo che, al di là del più grave episodio del 7 Aprile 2024, gli altri episodi riferiti dalla persona offesa non risulterebbero provati. Peraltr rispetto all’episodio del 7 Aprile 2024 sostiene l’insussistenza di indizi di reità quanto le dichiarazioni rese dalla persona offesa risulterebbero in contrasto con quelle rese dal teste COGNOME.
2.2. Col secondo motivo deduce l’insussistenza di esigenze cautelare ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., essendo il ricorrente gravato solo da precedenti per reati contravvenzionali in materia di pesca di novellame.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME ha depositato telematicamente, in data 18/09/2024, rinunzia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente, essendo nelle more intervenuta sentenza di patteggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 – dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266244).
La circostanza dedotta dalla difesa, relativa ad una intervenuta definizione del procedimento di merito attraverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., configura il venire meno dell’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell’esercizio del diritto d’impugnazione, non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma anche fino al momento della decisione (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, COGNOME).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali (dovute comunque ad esito del rigetto o della declaratoria di inammissibilità del ricorso, come dispone l’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.) oltre che al pagamento della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, non potendo ritenersi la rinunzia dipendente da causa non imputabile al ricorrente, ancorchè connessa al legittimo esercizio di una facoltà processuale e all’evoluzione del procedimento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 17/10/2024