Rinuncia al Ricorso: Una Mossa Procedurale con Conseguenze Economiche
La rinuncia al ricorso è un atto formale con cui una parte decide di abbandonare un’impugnazione già presentata. Sebbene possa sembrare una semplice ritirata, la recente ordinanza della Corte di Cassazione ci mostra come questo atto comporti conseguenze giuridiche ed economiche precise, soprattutto in assenza di giustificazioni. Analizziamo insieme un caso emblematico per capire meglio la dinamica.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore. I motivi del ricorso erano due: in primo luogo, si contestava la responsabilità penale, sostenendo la mancanza di prove sulla proprietà di una sostanza stupefacente sequestrata. In secondo luogo, si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente impatto sulla determinazione della pena.
Tuttavia, prima che la Corte potesse discutere il caso, l’imputato, personalmente, faceva pervenire un atto formale di rinuncia al ricorso precedentemente proposto. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
A seguito della ricezione della rinuncia, la Suprema Corte ha agito in conformità con il codice di procedura penale. Senza entrare nel merito delle questioni sollevate (la proprietà della sostanza o le attenuanti), la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è fermata qui: ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La rinuncia al ricorso e le sue conseguenze
La decisione della Corte si fonda su una logica procedurale rigorosa. L’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che la rinuncia all’impugnazione è una causa di inammissibilità. Una volta che la rinuncia è stata formalmente presentata, il giudice non ha altra scelta che prenderne atto e dichiarare inammissibile il ricorso.
La parte più interessante riguarda la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. L’articolo 616 del codice di procedura penale prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese. A ciò si aggiunge il pagamento di una somma alla cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
In questo caso, l’atto di rinuncia al ricorso non specificava alcun motivo. La Corte ha interpretato questa mancanza come l’impossibilità di escludere la colpa del ricorrente. Come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), la sanzione pecuniaria è applicabile quando l’inammissibilità è attribuibile a un comportamento colpevole del ricorrente. La rinuncia volontaria e immotivata rientra pienamente in questa casistica, poiché è un atto consapevole che pone fine al procedimento, rendendo superflua l’attività della Corte.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: ogni atto ha un peso e delle conseguenze. La rinuncia al ricorso è un diritto della parte, ma il suo esercizio non è privo di implicazioni. Se da un lato pone fine a un contenzioso, dall’altro, se non adeguatamente motivata con ragioni che escludano la colpa, attiva automaticamente l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. È una lezione importante per chiunque si avvicini a un’impugnazione: le decisioni procedurali devono essere ponderate attentamente, considerando anche i potenziali risvolti economici.
Cosa succede se un imputato presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte, la quale non procede all’esame del merito dell’impugnazione.
Chi effettua la rinuncia al ricorso è sempre condannato a pagare le spese processuali?
Sì, la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, come previsto dalla legge.
Perché il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una sanzione alla cassa delle ammende?
Poiché la rinuncia non era motivata, la Corte non ha potuto escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. In questi casi, la legge prevede, oltre al pagamento delle spese, anche una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11655 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11655 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato il 30/10/1988
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con un primo motivo in punto di responsabilità, assumendo che manchi la prova della proprietà della sostanza stupefacente caduta in sequestro in capo al ricorrente, e con un secondo motivo in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, alla determinazione della pena. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 4/2/2025, tuttavia, l’imputato detenuto ha fatto pervenire rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente.
A seguito dell’intervenuta formale rinuncia va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod. proc. pen..
Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrentral pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/03/2025