Rinuncia al ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso di Inammissibilità
La rinuncia al ricorso è un istituto fondamentale della procedura penale che permette a una parte di abbandonare un’impugnazione già avviata. Sebbene possa sembrare una semplice ritirata, le sue conseguenze giuridiche sono significative, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questo provvedimento chiarisce come la rinuncia, sebbene legittima, porti alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i dettagli del caso.
I Fatti del Caso: La Misura Cautelare e l’Appello
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, che aveva confermato una misura cautelare nei confronti di un’indagata. La misura consisteva nell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, applicata in relazione a presunti reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.p.r. 309/1990).
Contro questa decisione, la difesa dell’indagata aveva proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi principali:
1. La violazione di norme processuali relative al pericolo di reiterazione del reato.
2. L’assenza di gravi indizi di colpevolezza, lamentando una motivazione illogica e un travisamento della prova.
La Rinuncia al Ricorso: Un Atto Decisivo
Prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il merito del ricorso, si è verificato un evento cruciale: la difesa ha formalmente rinunciato all’impugnazione. La ragione di questa scelta strategica risiedeva nel fatto che, nel frattempo, il procedimento principale a carico dell’indagata si era concluso.
Con una sentenza, il Giudice di merito aveva dichiarato l’inefficacia della misura cautelare e, contestualmente, aveva concesso all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena. Di conseguenza, l’interesse a ottenere un annullamento della misura cautelare era venuto meno, poiché la misura stessa non era più in vigore.
La Decisione della Cassazione sulla rinuncia al ricorso
Preso atto della dichiarazione di rinuncia, la Suprema Corte ha agito di conseguenza, applicando i principi consolidati della procedura penale.
Le Motivazioni Giuridiche
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per “carenza di interesse”. Questo principio stabilisce che un’azione giudiziaria può proseguire solo se la parte che l’ha promossa ha un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione favorevole. Nel caso di specie, con la fine del procedimento principale e la cessazione della misura cautelare, la ricorrente non avrebbe ottenuto alcun vantaggio pratico da un eventuale accoglimento del suo ricorso.
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è disciplinata dall’art. 616 del codice di procedura penale. Tale norma prevede che la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge impone il versamento di una somma di denaro, la cui entità è stabilita discrezionalmente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, tale somma è stata fissata in 500 euro.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un punto cruciale: la rinuncia al ricorso non è un atto privo di conseguenze. Sebbene ponga fine all’impugnazione, essa comporta automaticamente una pronuncia di inammissibilità e l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. È una lezione importante per chiunque si approcci al sistema delle impugnazioni penali: ogni atto processuale, inclusa la rinuncia, deve essere attentamente ponderato alla luce delle sue precise implicazioni legali ed economiche.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione?
La rinuncia a un ricorso già presentato comporta la sua dichiarazione di inammissibilità. Questo impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “carenza di interesse” a seguito della rinuncia. L’interesse era venuto meno perché il procedimento principale si era concluso con la cessazione della misura cautelare contro cui si ricorreva.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità per rinuncia al ricorso?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 500 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 4 Num. 11972 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 22/07/1976
avverso l’ordinanza del 18/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2024, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza emessa dal G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicativa della misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria a Marasca Anna in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 73, commi 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.
Avverso detta ordinanza, l’indagata, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Con il primo ha dedotto ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in ordine al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.
Con il secondo ha dedotto ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo all’art. 273 cod.proc.pen. per assenza dei gravi indizi di colpevolezza, la cui motivazione é manifestamente illogica e contraddittoria per travisamento della prova.
Con dichiarazione pervenuta in data 10.2.2025, il difensore dell’indagata ha ritualmente rinunciato al ricorso in quanto in data 17.01.2025 il procedimento in oggetto si è concluso con l’emissione di sentenza del G.M. del Tribunale di S. Maria C.V. con dichiarazione di inefficacia della misura cautelare nei confronti della medesima alla quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Orbene, alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato pertanto inammissibile per carenza di interesse, da ciò conseguendo l’onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di provvedere al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.3.2025