Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 5916  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 30/03/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Ravenna
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi
Letta la rinuncia al ricorso da parte degli imputati.
RITENUTO IN FATTO
1, La difesa di COGNOME NOME e NOME propone ricorso nei confronti della sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Ravenna in data 30 marzo 2023, di applicazione a NOME della pena determinata, in coninuazione con i p!ti gravi delitti giudicati con la sentenza del G.i.p. di Ravenna del 2 ottobre 2019, di anni 3 di reclusione ed euro 8.900,00 di multa; a NOME della pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. I reati contestati sono quelli di ctl all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
2.La difesa si duole della mancata applicazione della declaratoria di incompetenza territoriale per i due ricorrenti, in ragione della dichiarazione di incompetenza emessa per il terzo coimputato – che non aveva formulato istanza di applicazione pena – dal medesimo giudice e nella medesima data.
La difesa si duole ulteriormente della mancata previsione alla fattispecie della diminuente dell’art. 442-bis cod. proc. pen., di nuova formulazione, chiedendo venga sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 444 cod. proc. pen. ex artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede l’ulteriore riduzione di 1/6, nel caso di rinuncia ai ricorso per cassazione.
In data 25 ottobre 2023 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte degli imputati,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Alle dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi consegue l’inammissibilità degli stessi, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2023