Rinuncia al Ricorso: Cosa Succede se si Abbandona un Appello?
La decisione di impugnare un provvedimento giudiziario è un passo cruciale, ma cosa accade se, dopo aver avviato l’iter, si decide di fare marcia indietro? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze dirette della rinuncia al ricorso, un atto formale che pone fine al procedimento di impugnazione, ma non senza conseguenze per chi lo compie. Analizziamo questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale scelta.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Il ricorrente, tramite i suoi legali, aveva avviato il procedimento dinanzi alla Suprema Corte per contestare la decisione del tribunale.
Tuttavia, in una fase successiva, lo stesso ricorrente ha manifestato personalmente e in modo inequivocabile la volontà di non proseguire con l’appello, presentando una formale dichiarazione di rinuncia.
La Decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
Di fronte a questa esplicita manifestazione di volontà, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della decisione del ricorrente. La rinuncia, infatti, è un atto dispositivo che estingue il processo.
Di conseguenza, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito delle questioni sollevate nell’atto di impugnazione originale, ma si limita a constatare l’impossibilità di procedere a causa della rinuncia. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, determinata in via equitativa, di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono lineari e strettamente procedurali. La Corte ha rilevato due elementi fondamentali: in primo luogo, l’esistenza di un ricorso contro un provvedimento specifico; in secondo luogo, la successiva e formale rinuncia all’impugnazione da parte dello stesso ricorrente.
L’atto di rinuncia, essendo un atto personale e volontario, priva la Corte della possibilità di esaminare il caso nel merito. La legge processuale prevede che la rinuncia comporti l’estinzione del procedimento e la conseguente condanna del rinunciante alle spese. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione accessoria prevista per i casi di inammissibilità del ricorso, finalizzata a scoraggiare impugnazioni presentate in modo avventato o poi abbandonate.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: gli atti processuali hanno conseguenze giuridiche precise e irrevocabili. La rinuncia al ricorso è un diritto della parte, ma il suo esercizio comporta automaticamente la chiusura del procedimento e l’addebito delle spese. La decisione sottolinea che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. L’abbandono di un’impugnazione non è un atto neutro, ma un’azione che determina una pronuncia di inammissibilità e l’applicazione di sanzioni pecuniarie, a tutela dell’efficienza del sistema giudiziario e come deterrente contro l’abuso degli strumenti processuali.
Cosa succede se una persona decide di ritirare il proprio ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina le ragioni dell’appello, ma si limita a chiudere il procedimento a causa della rinuncia.
Ci sono conseguenze economiche per chi effettua la rinuncia al ricorso?
Sì, la persona che rinuncia al ricorso è condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata a cinquecento euro.
La rinuncia all’appello è un atto definitivo?
Sì, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la rinuncia personale e formale al ricorso è un atto che produce effetti processuali definitivi, portando alla declaratoria di inammissibilità e alla fine del giudizio di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3606 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3606 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avfio alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in dirilto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che il 18 settembre 2023 il ricorrente ha rinunciato, personalmente, al ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.