Rinuncia al Ricorso: Quando un Atto Formale Chiude Definitivamente un Procedimento
La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che, sebbene semplice nella sua forma, produce effetti drastici e irrevocabili. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 24401/2024) offre un chiaro esempio di come questo atto determini la fine di un’impugnazione, impedendo ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate. Il caso in esame riguarda il ricorso di una donna, terza interessata, avverso un’ordinanza di sequestro preventivo emessa nei confronti del coniuge.
La Vicenda Processuale: Dal Sequestro al Ricorso in Cassazione
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di 14.000,00 euro, finalizzato alla confisca, ritenendo sussistente il fumus di gravi reati a carico di un uomo, tra cui l’estorsione e l’associazione di tipo mafioso.
La moglie dell’indagato, in qualità di terza interessata, aveva impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale del Riesame, sostenendo che una parte della somma sequestrata (5.000,00 euro), rinvenuta presso l’abitazione coniugale, fosse di sua esclusiva pertinenza, derivante da entrate lecite e da risparmi personali. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato il suo ricorso, confermando il sequestro.
Contro questa decisione, la donna aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando che il Tribunale non avesse adeguatamente esaminato le sue argomentazioni difensive sulla non riconducibilità di quella specifica somma alle attività illecite del marito.
L’Impatto Decisivo della Rinuncia al Ricorso
Il punto di svolta della vicenda, che ne ha determinato l’esito finale, è avvenuto prima ancora che la Corte potesse analizzare le doglianze della ricorrente. In data 12 marzo 2024, il suo difensore ha depositato in cancelleria un atto formale di rinuncia al ricorso.
Questo atto ha cambiato completamente lo scenario processuale. La Corte di Cassazione, infatti, non ha potuto fare altro che prenderne atto e applicare la normativa di riferimento.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è tanto sintetica quanto ineccepibile dal punto di vista procedurale. I giudici hanno richiamato l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è stata rinuncia.
La dichiarazione di rinuncia, quindi, non è una semplice comunicazione, ma un atto giuridico con una conseguenza diretta e automatica: l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che il giudice dell’impugnazione perde il potere di decidere sul merito della questione. Le ragioni della ricorrente, per quanto potessero essere fondate, non sono state neanche prese in considerazione, poiché l’atto di rinuncia ha bloccato il procedimento sul nascere.
le conclusioni
La sentenza dimostra in modo emblematico la portata della rinuncia nel processo penale. È una scelta strategica che pone fine a ogni possibilità di revisione della decisione impugnata. Una volta formalizzata, essa rende definitiva l’ordinanza del Tribunale del Riesame, senza alcuna valutazione nel merito da parte della Cassazione. Questo caso sottolinea l’importanza di ponderare attentamente ogni atto processuale, poiché le conseguenze possono essere definitive e precludere qualsiasi ulteriore difesa delle proprie ragioni.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La presentazione della rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate e il provvedimento impugnato diventa definitivo per la parte che ha rinunciato.
Per quale motivo era stato disposto il sequestro dei beni?
Il sequestro preventivo della somma di 14.000,00 euro era stato disposto perché il Giudice per le indagini preliminari riteneva sussistente il fumus (l’apparenza) di gravi reati a carico del marito della ricorrente, in particolare i delitti previsti dagli articoli 56 (delitto tentato), 629 (estorsione) e 416 bis.1 (associazione di tipo mafioso) del codice penale.
La Corte di Cassazione ha esaminato le ragioni della ricorrente sulla provenienza del denaro?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito le ragioni della ricorrente. A causa della rinuncia al ricorso presentata dal suo difensore, la Corte si è limitata a dichiarare l’inammissibilità dell’appello, come previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24401 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la rinuncia al ricorso di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso proposto da COGNOME NOME, in qualità di terza interessata (moglie dell’indagato), avverso il decreto emesso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 3 maggio 2023, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies dl. 306/92, prevista ora dall’art. 240-bis cod. pen., della somma di euro 14.000,00,
ritenendo sussistente in capo all’indagato COGNOME NOME, il fumus del reato di cui agli artt. 56 – 629, 416 bis.l. cod. pen.
2.Avverso detto provvedimento, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore procuratore speciale, deducendo l’omesso esame delle doglianze difensive relative alla non riconducibilità della somma sequestrata, nei limiti dell’importo di euro 5.000,00, rinvenuto presso l’abitazione del coniuge indagato, in quanto frutto, in parte di entrate lecite percepite fino al 2004 e nel 2007 e, in parte, di risparmi prelevati da un libretto postale alla stessa intestato.
3.In data 12 marzo 2024 è stata depositata in cancelleria rinuncia al ricorso da parte del difensore procuratore speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Alla dichiarazione di rinuncia al ricorso consegue l’inammissibilità dello stesso, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Il Consiglier COGNOME sore
sidente
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13 marzo 2024