Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9577 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9577 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza dell’11/11/2025 del Tribunale del riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, cui il P.G. si Ł riportato in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11/11/2025, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l’appello, proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Roma 30/06/2025, che aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, in cui, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in ragione della dedotta illogica disparità di trattamento con altri coimputati (nella specie, tale COGNOME), che, nella stessa condizione del ricorrente, hanno ottenuto la sostituzione della misura in atto con quella infradomiciliare.
In data 17 febbraio 2026 l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, depositava atto di rinuncia al ricorso, con allegata procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., attesa l’intervenuta rinuncia al medesimo, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ad hoc , pervenuta prima dell’udienza di discussione.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.
La Corte dispone che la cancelleria dia corso agli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1ter , disp. att. cod. proc. pen..
2. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen..
Così Ł deciso, 04/03/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME