Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8810 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8810 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (rinunciante) nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/09/2025 della Corte d’appello di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 30 settembre 2025 dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione, presentata nell’interesse di COGNOME NOME, nei confronti dei componenti della Corte di Assise di Avellino. La Corte di appello riteneva, in particolare, che la Corte di assise di Avellino, nel decidere in merito all’istanza della difesa di sostituzione della misura cautelare, non aveva espresso un giudizio anticipatorio del giudizio di merito, in quanto si era limitata a valutare la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, con un giudizio del tutto diverso da quello che deve fondare “al di là di ogni ragionevole dubbio” una sentenza di condanna.
Proponeva ricorso la difesa di COGNOME NOME, lamentando che la Corte di assise aveva effettuato un indebito e non necessario raffronto tra il quadro indiziario e la “istruttoria dibattimentale espletata”, in tal modo anticipando il giudizio di merito circa la colpevolezza dell’imputato.
2.1 I difensori, muniti di procura speciale, e l’imputato hanno successivamente rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rinuncia integra una causa di inammissibilità del ricorso, ai sensi 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale consegue, tenuto conto della mancata rappresentazione di elementi in grado di escludere una sopravvenuta carenza di interesse in dipendenza del soddisfacimento delle ragioni della parte, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione dovuta alla Cassa delle ammende che può contenersi equitativamente nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 9/02/2026.