Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTERONI DI LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la re,lazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corteid’assisad’appello di Lecce ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta avanzata da NOME COGNOME d commutazione della pena in esecuzione, irrogata con sentenza del 25 gennaio 1999, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2000, dell’ergastolo con isolamento diurna per un anno in quella temporanea di anni trenta dì reclusione.
Considerato che avverso l’indicato provvedimento ricorre il condanNOME, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con i due motivi proposti, rispettivamente, violazione di legge e vizio della motivazione in relazio agli artt. 665 e ss. e 438 e ss. cod. proc. pen. (primo motivo), nonché violazio di legge e vizio della motivazione rispetto alla mancata applicazione dell’art. 44 comma 2, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 30 I. n. 479 del 1999 (secondo motivo).
Rilevato che il giudice a quo ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza ritenendola mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE precedenti, stante l’assenza di elementi d novità idonei a consentire di rivalutare le pregresse statuizioni dì rigetto, disp con ordinanze del 7 gennaio 2021 e del 20 aprile 2022.
Considerato che in data 23 novembre e 5 dicembre 2023, il condanNOME personalmente e il suo difensore hanno rinunciato al ricorso.
Rilevato, dunque, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all’impugnazione, tenuto conto che il ricorrente ha fatto pervenire, attraverso Direzione del carcere di Novara, dichiarazione di rinuncia sottoscritt personalmente, nonché rinuncia a firma del difensore, AVV_NOTAIO (cfr. p.e.c. del 5 dicembre 2023; nel senso che la rinuncia, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequívoca de volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie: tra le altre, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/201 dep. 2015, Rv. 262276).
Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, valutati profili dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versament di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, il cui importo viene determiNOME tenendo conto della sopraggiunta, tempestiva rinuncia all’impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE dell RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente