Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29494 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29494 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 03SKYQA), nato in ALBANIA il 03/02/1995
avverso l’ordinanza del 27/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, con relativi allegati, depositata dai difensori muniti di procura speciale;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il Tribunale del Riesame di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello del Pubblico Ministero, ripristinando la custodia cautelare in carcere per NOME COGNOME precedentemente attenuata agli arresti domiciliari dal GIP di Asti.
L’odierno ricorrente è accusato di aver diretto un’organizzazione di traffico di stupefacenti che ha gestito la cessione di oltre 800 grammi di cocaina tra dicembre 2023 e luglio 2024, con profitti stimati superiori agli 80.000 euro. L’organizzazione si avvaleva di collaboratori albanesi in rotazione per eludere i controlli, fornendo loro alloggio, autovetture e retribuzioni mensili di 3.000 euro.
Il Tribunale ha riconosciuto la persistenza di gravi esigenze cautelari, evidenziando la particolare pericolosità dell’indagato, già sottoposto in precedenza a misure cautelari per analoghi reati. Ha inoltre sottolineato la sofisticatezza dell’organizzazione e gli accorgimenti adottati per eludere le investigazioni (telefoni criptati, bonifica dell’auto, nascondigli nel controsoffitto della concessionaria).
Nel ricorso per cassazione, la difesa ha articolato tre motivi di censura. In primo luogo, ha contestato l’inesistenza di concreto pericolo di inquinamento probatorio, considerata la conclusione delle indagini preliminari. In secondo luogo, ha denunciato l’illogicità della motivazione sul pericolo di reiterazione, basata esclusivamente su precedenti procedimenti senza condanne definitive. Infine, ha criticato l’inadeguatezza della motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari, nonostante l’indagato avesse in passato rispettato le prescrizioni imposte per quasi un anno.
Con istanza ritualmente depositata, i difensori di NOME COGNOME muniti di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, il procedimento di merito in relazione al quale era stata emessa l’ordinanza de libertate impugnata davanti al questa Corte, è stato definito in data 12.3 2025 mediante sentenza di applicazione della pena di anni tre di reclusione ed € 14.000,00 di multa, con sostituzione della pena detentiva in detenzione domiciliare.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia ritualmente formalizzata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue una pronuncia sulle spese. Invero, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile – come è avvenuto nel caso di specie -, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese
processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (sez.1, n.15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv.286624;n.13607 del 10/12/2010, COGNOME, Rv.249916).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 10/06/2025