Rinuncia al Ricorso: Quando l’Appello si Ferma Prima del Giudizio
Nel complesso iter del processo penale, la rinuncia al ricorso rappresenta un atto di fondamentale importanza, capace di definire l’esito di un procedimento prima ancora che si giunga a una discussione nel merito. Con la sentenza n. 3154 del 2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire i principi cardine che governano questo istituto, chiarendo le conseguenze dirette che derivano dalla volontà di una parte di non proseguire con l’impugnazione. Questo caso specifico offre lo spunto per analizzare come e perché un ricorso possa essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da una terza interessata avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale. Dopo aver visto rigettata la sua richiesta di riesame dal Tribunale, la parte decideva di proporre ricorso per cassazione, affidandosi al proprio difensore. Tuttavia, in una fase successiva e prima della celebrazione dell’udienza dinanzi alla Suprema Corte, la stessa ricorrente, insieme al suo legale, depositava presso la cancelleria un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale modificava radicalmente lo scenario processuale, ponendo la Corte di fronte alla necessità di valutarne gli effetti giuridici.
La Decisione della Corte di Cassazione e la rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione depositata, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato del diritto processuale penale: la rinuncia all’impugnazione fa venire meno l’interesse della parte a ottenere una decisione nel merito, presupposto indispensabile per la prosecuzione di qualsiasi giudizio. Di conseguenza, l’organo giudicante non può fare altro che prendere atto di questa volontà e chiudere il procedimento con una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha richiamato l’articolo 591 del codice di procedura penale, che elenca tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione la carenza di interesse. La rinuncia al ricorso è qualificata come una “dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia”.
* Abdicativa, perché con essa la parte dismette volontariamente il proprio diritto a contestare il provvedimento.
* Irrevocabile, in quanto una volta manifestata, non può essere ritirata.
* Recettizia, poiché produce i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza dell’autorità giudiziaria.
La Corte ha inoltre specificato che le forme previste dall’articolo 589 del codice di procedura penale per la rinuncia non sono prescritte a pena di inammissibilità. Ciò significa che non è richiesta una formula sacramentale o una procedura rigida: è sufficiente che l’atto provenga con certezza dal soggetto legittimato (la parte o il suo difensore) e che esprima una volontà chiara e inequivocabile di abbandonare l’impugnazione. Infine, un aspetto rilevante riguarda le spese processuali: considerate le ragioni che hanno condotto alla rinuncia, la Corte ha stabilito di non disporre nulla in merito alle spese.
Le Conclusioni
La sentenza in esame conferma un principio di economia processuale e di rispetto della volontà delle parti. La rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per porre fine a una controversia quando la parte ricorrente non ha più interesse a portarla avanti. La decisione della Cassazione sottolinea la flessibilità delle forme richieste per tale atto, privilegiando la sostanza (la chiara volontà della parte) rispetto a un rigido formalismo. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo significa che la decisione di abbandonare un’impugnazione, se comunicata chiaramente, determinerà la rapida conclusione del procedimento, in questo caso senza nemmeno un addebito di spese.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la parte manifesta la volontà di non voler più una decisione sul merito della questione.
La rinuncia al ricorso deve seguire una forma particolare per essere valida?
No, la legge non stabilisce forme rigide a pena di inammissibilità. È sufficiente che la dichiarazione di rinuncia provenga in modo sicuro dal soggetto che ha il diritto di presentarla e che la sua volontà di rinunciare sia espressa in modo chiaro e inequivocabile.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese del procedimento?
Nella decisione specifica, la Corte di Cassazione ha deciso di non disporre alcun provvedimento riguardo alle spese, tenendo conto delle motivazioni che hanno portato alla rinuncia da parte della terza interessata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3154 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Tropea il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/01/2023 del TRIBUNALE DI CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME
lette le conclusioni dei difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno richiamato l’intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente quale terza interessat
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato con provvedimento del 18/04/2023 la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME quale terzo interessata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Catanzaro in data 10/01/2023, proponendo diversi motivi di ricorso.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo diversi motivi di ricorso.
In data 02/10/2023 la ricorrente e il suo difensore hanno fatto pervenire presso la Cancelleria della Corte di cassazione atto di rinuncia al ricorso.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Attesa l’intervenuta rinuncia della COGNOME, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall’art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d’inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Considerate le ragioni che hanno portato alla rinunzia della terza interessata nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3 novembre 2023.