Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze Economiche della Decisione
La decisione di presentare un’impugnazione è un passo cruciale nel percorso processuale, ma altrettanto importante è la scelta di interrompere tale percorso. La rinuncia al ricorso è un istituto giuridico che, sebbene possa sembrare una semplice ritirata, produce effetti procedurali e finanziari ben precisi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze dirette di tale atto, confermando che la rinuncia non solo conclude il giudizio ma comporta anche l’addebito di spese e sanzioni a carico del rinunciante.
Il Contesto del Caso: Dalla Sentenza d’Appello alla Decisione di Rinuncia
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il merito della questione, l’imputato, attraverso il suo procuratore speciale, ha manifestato formalmente la volontà di abbandonare l’impugnazione. Questa dichiarazione è stata comunicata nelle forme previste dalla legge, attivando una specifica procedura che porta a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L’Inammissibilità come Conseguenza della Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della volontà del ricorrente, ha applicato direttamente il dettato normativo senza necessità di ulteriori formalità. La procedura in questi casi è snella e l’esito è predeterminato dalla legge.
L’Applicazione dell’Art. 591 del Codice di Procedura Penale
Il riferimento normativo chiave è l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è rinuncia. La legge, quindi, non lascia spazio a interpretazioni: la rinuncia espressa e formalizzata determina automaticamente l’improcedibilità del ricorso, che non può più essere esaminato nel merito dai giudici.
La Condanna alle Spese: Una Sanzione per la Rinuncia al Ricorso
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma porta con sé conseguenze economiche significative per la parte privata che ha rinunciato. L’ordinanza della Cassazione è chiara nell’applicare anche le disposizioni relative alle sanzioni processuali.
L’Art. 616 c.p.p. e la Cassa delle Ammende
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente privato al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, la norma prevede il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti. Nel caso di specie, la Corte ha determinato questa sanzione in via equitativa, fissandola a cinquecento euro.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono concise e strettamente ancorate al dato normativo. I giudici hanno semplicemente constatato l’esistenza di una rinuncia valida, espressa nelle forme di rito, e ne hanno tratto le dovute conseguenze legali. La decisione non entra nel merito della vicenda processuale originaria, poiché la rinuncia preclude qualsiasi valutazione di questo tipo. L’ordinanza si concentra esclusivamente sugli effetti procedurali della rinuncia stessa. Viene sottolineato che la comunicazione formale dell’atto è sufficiente a determinare l’esito del giudizio di legittimità, che si chiude con una dichiarazione di inammissibilità. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non è una valutazione discrezionale, ma un’applicazione diretta e obbligatoria della legge, intesa a sanzionare l’attivazione del sistema giudiziario poi abbandonata.
Conclusioni: Cosa Implica la Rinuncia all’Impugnazione
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto definitivo con conseguenze certe. Chi decide di rinunciare a un’impugnazione deve essere consapevole che tale scelta comporta non solo la fine del processo, ma anche l’obbligo di sostenere i costi generati. La sanzione a favore della Cassa delle ammende, inoltre, rafforza l’idea che l’accesso alla giustizia debba essere esercitato in modo responsabile. Questa pronuncia serve da monito: la rinuncia a un’impugnazione non è un’azione priva di costi, ma un atto processuale che il legislatore ha scelto di sanzionare per disincentivare ricorsi presentati con leggerezza e poi abbandonati.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia, se espressa e comunicata nelle forme di rito, determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza che la Corte proceda all’esame del merito.
Chi rinuncia al ricorso deve pagare delle sanzioni?
Sì, la parte privata che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché la rinuncia al ricorso porta a una declaratoria di inammissibilità?
Perché l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale qualifica espressamente la rinuncia come una delle cause di inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TEANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso (oggi rinunciato) presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Con nota di pugno in data 3 ottobre 2024, il ricorrente per il tramite del procuratore speciale all’uopo nomiNOME, manifestava la volontà di rinunciare alla impugnazione.
La rinuncia, espressa e comunicata nelle forme di rito, determina l’inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., che va dichiarata senza formalità di procedura.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod, proc. perì., la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre il pagamento a titolo di sanzione di una somma che si stima equo determinare in euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.