Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nata a Doncaster (Gran Bretagna) il 04/08/1961
avverso l’ordinanza del 06/03/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sos Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dei 06/03/2024, il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione pro nell’interesse di COGNOME COGNOME
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale ded inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridi di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale.
La ricorrente, premettendo di aver acquistato in data 29.09.1998 da Fusc Luca la piena ed esclusiva proprietà degli immobili facente parte del fabbricato in Casoria alla INDIRIZZO posti al piano 1 ed al piano 6, con r box auto e di aver ottenuto in data 22.4.2016 permessi di costruire in sana n. 115/2016 e 116/2016, espone di aver presentato istanza di incidente esecuzione tesa ad ottenere la revoca degli ordini di demolizione di cu procedimento R.E.S.A. n. 66/2005 e n. 648/2007 relativi alla sentenza irrevocabi di condanna emessa dalla Pretura Circondariale di Napoli a carico di COGNOME LucaCOGNOME
Argomenta, quindi, che il provvedimento impugnato, con il quale veniva rigettata l’istanza di revoca della demolizione era illegittimo, in quanto l’o demolizione era stato emesso nei confronti di persone diverse dall’aut dell’illecito, che non avevano contribuito o concorso alla realizzazione delle abusive; inoltre, andava considerato che la demolizione avrebbe arrecato un gra ed irreparabile danno alla ricorrente, privata della propria abita regolarmente acquistata, pur non avendo alcuna responsabilità nella commission dell’illecito, realizzato ben sette anni prima dell’acquisto da parte della rimarca che l’ordine di demolizione deve rispettare il principio di proporzion tenendo conto dell’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e fam del domicilio di cui all’art. 8 CEDU dell’eventuale consapevolezza della violazi di legge da parte dell’interessata e dei tempi necessari per conseguire la san dell’immobile o per risolvere in altro modo le esigenze abitative.
Inoltre, andava considerato che la ricorrente aveva ottenuto il rilasci permessi di costruire in sanatoria, n, 115/2016 e n.116/2016.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 difensore di fiducia e procuratore speciale della ricorrente, avv. NOME COGNOME ha depositato in Cancelleria rituale atto di rinuncia al propo ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 589 comma 2 cod. proc. pen sottoscritto anche dalla ricorrente.
2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabil e recettizio, e da esso discende l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 591 lett. d) cod. proc. pen.
Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, alla declaratoria d inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nel stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373).
Tenuto conto, quindi, della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per rit che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazio della causa di inammissibilità», alta declaratoria dell’inammissibilità medesi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024