Rinuncia al ricorso in Cassazione: le conseguenze processuali
La rinuncia al ricorso è una facoltà prevista dall’ordinamento che permette alla parte impugnante di arrestare il corso del giudizio. Tuttavia, tale scelta non è priva di effetti giuridici ed economici, specialmente quando il procedimento raggiunge la fase di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
L’analisi dei fatti
Nel caso di specie, un soggetto detenuto aveva inizialmente impugnato un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Successivamente, prima che la Corte si pronunciasse nel merito, l’interessato ha manifestato la chiara volontà di desistere dall’azione intrapresa. Questa manifestazione è avvenuta attraverso due canali: una dichiarazione resa personalmente presso l’ufficio matricola dell’istituto penitenziario e una analoga dichiarazione depositata dal difensore presso la cancelleria della Suprema Corte.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Corte di Cassazione ha preso atto della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, derivante direttamente dalla volontà del ricorrente. In presenza di una valida dichiarazione di rinuncia, il codice di procedura penale impone al giudice di non procedere oltre nell’esame dei motivi di doglianza, dichiarando l’inammissibilità del ricorso.
La rinuncia al ricorso e i costi associati
Nonostante la procedura si interrompa per volontà della parte, la legge prevede che il ricorrente non sia esentato dalle spese già maturate. La dichiarazione di inammissibilità comporta infatti la condanna automatica al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha il potere di irrogare una sanzione pecuniaria equitativa a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in cinquecento euro.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nell’applicazione rigorosa dell’art. 591 del codice di procedura penale. La norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è stata rinuncia. La tempestività e la regolarità formale della dichiarazione, presentata sia dal detenuto che dal suo legale, hanno reso obbligatorio il provvedimento di inammissibilità. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria funge da deterrente contro l’instaurazione di gravami che vengono poi abbandonati, gravando inutilmente sulla macchina giudiziaria.
Le conclusioni
In conclusione, la rinuncia al ricorso rappresenta una via d’uscita definitiva dal processo, ma deve essere valutata con attenzione a causa degli oneri economici che ne derivano. La decisione della Cassazione conferma che la rinuncia non cancella il debito verso lo Stato per l’attività processuale già svolta, né esclude il versamento alla Cassa delle ammende, rendendo essenziale una strategia difensiva ponderata sin dal momento della presentazione dell’impugnazione.
Cosa accade se rinuncio a un ricorso in Cassazione già presentato?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come deve essere presentata la dichiarazione di rinuncia?
Può essere presentata personalmente presso l’ufficio matricola del carcere se si è detenuti, oppure depositata dal difensore in cancelleria.
A quanto ammonta la sanzione per la Cassa delle ammende in caso di rinuncia?
La somma viene determinata in via equitativa dalla Corte; nel caso analizzato, l’importo è stato fissato in cinquecento euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50927 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50927 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
v
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che in data 24 ottobre 2023 il ricorrente ha rinunciato al ricorso median dichiarazione formulata presso la matricola del carcere in cui è detenuto (e che il suo difens aveva depositato presso la cancelleria della Corte analoga dichiarazione di rinuncia al ricorso 17 ottobre 2023);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.