Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48759 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 48759 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Pontestura il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 8/03/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Rilevato che con atto del 22 settembre 202:3 gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso proposto;
ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, allegata alla comunicazione via P.E.C. trasmessa in data 22 settembre 2023 alla Cancelleria, deve ritenersi validamente emessa;
ritenuto che la rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della
Cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d’interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373);
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 31 ottobre 2023
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