Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1945 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1945 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Fondi il DATA_NASCITA.: DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 5 settembre 222 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta ia requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO , che ha concluso per la infondatezza dei ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
rilevato che i difensori di NOME COGNOME hanno impugnato l’ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il riesame proposto nell’interesse del NOME, in ragione della intervenuta revoca della misura cautelare coercitiva del divieto di
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I
dimora applicata ai danni del predetto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina;
rilevato che con atto trasmesso via PEC il 5 dicembre 2022 il ricorrente e i suoi difensori, muniti di procura speciale, hanno ritualmente rinunziato al ricorso; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso conseguente alla rinunzia del ricorso, resa come nella specie senza precisarne le ragioni giustificative, conseguono comunque le pronunce di cui all’ad 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/12/2022.