Rinuncia al ricorso in Cassazione: le conseguenze economiche
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto formale con cui il ricorrente decide di abbandonare l’impugnazione precedentemente proposta davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, è fondamentale comprendere che tale scelta non esime automaticamente dalle responsabilità pecuniarie legate al processo penale. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la fine volontaria del contenzioso non cancelli l’obbligo di rifondere le spese sostenute dallo Stato.
Gli effetti della rinuncia al ricorso in Cassazione
Nel caso in esame, il difensore del ricorrente, agendo in qualità di procuratore speciale, ha trasmesso telematicamente una dichiarazione espressa di rinuncia all’impugnazione. Questo atto ha determinato l’immediata interruzione del procedimento, portando i giudici di legittimità a dover formalizzare la chiusura del fascicolo. La procedura penale prevede che, una volta depositata la rinuncia, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
La decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
La Suprema Corte ha preso atto della volontà della parte e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Tuttavia, il punto centrale della decisione riguarda le sanzioni accessorie. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità trascina con sé la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha stabilito il versamento di una somma di cinquecento euro alla Cassa delle ammende, ritenendo tale importo equo rispetto alla fattispecie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione consolidata dell’art. 616 c.p.p. I giudici hanno chiarito che la norma non opera distinzioni tra le diverse cause che portano alla pronuncia di inammissibilità. Che si tratti di un vizio formale del ricorso o di una scelta volontaria come la rinuncia al ricorso, l’effetto sanzionatorio rimane invariato. La ratio legis è quella di scoraggiare l’attivazione inutile della macchina giudiziaria e di recuperare i costi sostenuti dalla collettività per un giudizio che non giunge a una sentenza di merito per causa imputabile al ricorrente.
Le conclusioni
In conclusione, la rinuncia non deve essere vista come una via d’uscita a costo zero. Chi decide di non proseguire un’impugnazione in Cassazione deve essere consapevole che andrà incontro a costi certi, rappresentati dalle spese di giustizia e dalla sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una valutazione strategica preventiva: ogni atto processuale, inclusa la sua revoca, comporta implicazioni economiche che devono essere attentamente ponderate insieme al proprio legale di fiducia.
Cosa succede se decido di rinunciare a un ricorso in Cassazione?
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
La rinuncia evita il pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende?
No, l’art. 616 c.p.p. prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria per ogni causa di inammissibilità, inclusa la rinuncia volontaria.
Chi può presentare la rinuncia per conto del ricorrente?
La rinuncia può essere effettuata dal difensore, ma solo se quest’ultimo è munito di una procura speciale che gli conferisca specificamente tale potere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48696 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48696 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di BRINDISI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugNOME.
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della espressa rinuncia allo stesso, effettuata da parte dell’AVV_NOTAIO qua procuratore speciale di NOME COGNOME, in data 20 ottobre 2023 e trasmessa per via telematica;
Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non disti tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.