Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
COGNOME NOME, nata a Gemmano il DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia nel procedimento contro:
COGNOME NOME, nato a Cattolica il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 17/5/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili con rinvio ad altra sezione penale della Corte di appello di Bologna;
letta la nota in data 21 settembre 2024 con la quale il difensore della parte civile ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso;
letta la memoria datata 3 ottobre 2024 con la quale il difensore dell’imputato ha segnalato che è da intendersi cessata la materia del contendere.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17 maggio 2024 la Corte di appello di Bologna in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini in data 5 febbraio 2019 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’appellante NOME COGNOME perché i reati per i quali era intervenuta sentenza di condanna erano estinti per intervenuta prescrizione, con conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili (come in seguito precisato con ordinanze di correzione di errori materiali emesse dalla stessa Corte di appello in data 28 maggio 2024 ed in data 9 luglio 2024).
Il COGNOME era stato originariamente chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 4 D.LGS. n. 74/2000 (capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni), 2621 e 2622 cod. civ. (capo B) e 646, 61 n. 11 cod. pen. (capo C) tutti relativi alla società RAGIONE_SOCIALE della quale era amministratore e legale rappresentante e della quale la parte civile NOME COGNOME era socia.
Il Tribunale di Rimini aveva affermato la penale responsabilità del COGNOME limitatamente ad alcuni degli episodi contestati ai capi B e C (essendo i restanti estinti per prescrizione), assolto l’imputato dal reato di cui al capo A con la formula “perché il fatto non sussiste” e condannato l’imputato al risarcimento dei danni alla parte civile NOME COGNOME con indicazione di una provvisionale immediatamente esecutiva.
Come detto la Corte di appello ha dichiarato l’estinzione per prescrizione anche dei reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile, deducendo:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.).
Lamenta, in particolare, la difesa della ricorrente, richiamando giurisprudenza in materia, la violazione del principio di immanenza della parte civile nel processo penale ai sensi dell’art. 76 cod. proc. pen. rilevando che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile come la mancata riproposizione RAGIONE_SOCIALE conclusioni non possono essere interpretate come revoca tacita o presunta di questa.
Aggiunge parte ricorrente che la Corte di appello avrebbe invitato la parte civile a compiere una attività processuale non prevista dalla legge consistente nel
confermare la propria intenzione di proseguire nell’azione civile all’interno del processo penale.
2.2. Esercizio da parte della Corte giudicante di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi, avendo revocato contra legem la costituzione di parte civile (art. 606, lett. a, cod. proc. pen.) così ponendo in essere, secondo parte ricorrente, un provvedimento abnorme ed a tal punto singolare in quanto avulso dall’ordinamento processuale operando una sorta di abrogazione del contenuto dell’art. 76 cod. proc. pen.
2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Rileva parte ricorrente che il contenuto della motivazione adottata dalla Corte di appello è manifestamente illogico e contrastante con le risultanze processuali atteso che la parte civile, diversamente da quanto erroneamente dedotto dalla Corte di appello, ha – come documentato – tempestivamente accolto l’invito presidenziale a formalizzare il perdurante interesse e la volontà di chiedere la conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili inviando alla Corte in data 12 marzo 2024 una comunicazione in tal senso nonché depositando tempestivamente conclusioni scritte in data 29 aprile 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene, innanzitutto, il Collegio doveroso ricostruire la singolarità di quanto accaduto in sede di giudizio di appello.
La sentenza impugnata, all’esito di procedimento con trattazione cartolare ai sensi dell’art. 23, comma 1, del d.l. n. 149/2020, risulta emessa dalla Corte di appello in data 17 maggio 2024 e la motivazione della stessa risulta depositata in udienza in pari data.
Nel dispositivo della sentenza è presente la dicitura «Revoca le statuizioni civili della sentenza impugnata».
Con ordinanza in data 28 maggio 2024 la Corte di appello disponeva ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. una prima correzione del dispositivo della sentenza con riguardo alla correzione del nome dell’imputato indicato come “NOME” in luogo di quello di “NOME” COGNOME.
Il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione presentato avverso la predetta sentenza risulta datato 30 maggio 2024 e depositato presso la Cancelleria della Corte di appello in data 5 giugno 2024.
Solo successivamente al deposito del ricorso per cassazione, la Corte di appello di Bologna, in data 9 luglio 2024, ha emesso un’ulteriore ordinanza di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata con la
quale, in risposta ad una istanza formulata dal difensore della parte civile in data 22 maggio 2024, ha sostanzialmente dato atto che il difensore aveva dato risposta alla sollecitazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio a formalizzare il perdurante interesse a chiedere la conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili, sia inviando alla Corte in data 12 marzo 2024 un atto in tal senso, sia depositando a mezzo EMAIL in data 29 aprile 2024 conclusioni scritte nelle quali ulteriormente confermava detto interesse.
Dava atto la Corte di appello che quanto deciso in merito alla costituita parte civile era stato quindi frutto di un errore in quanto gli atti trasmessi dal difensore della stessa parte civile non erano presenti nel fascicolo cartaceo del processo e quindi procedeva ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. sostituendo nel dispositivo la dicitura “revoca le statuizioni civili” con quella “conferma le statuizioni civili”.
Non sfugge che la correzione ha riguardato il solo dispositivo della sentenza mentre la motivazione della stessa è rimasta inalterata e nella stessa è dato testualmente leggere quanto segue: «la parte civile cui è stato ritualmente notificato il D.C. non è comparsa in udienza né ha fatto pervenire in qualsivoglia forma una manifestazione della propria volontà di ottenere la conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili e ciò nonostante il tenore dell’avviso ed invito di cui sopra» e, ancora (sempre testualmente), «conclusivamente ritiene la Corte che il comportamento tenuto dalla parte civile, silente e renitente alla sollecitazione contenuta nel decreto di citazione, sia, dunque, suscettibile di interpretazione come risposta univoca seppure tacita – ad una altrettanto univoca – ed esplicita – sollecitazione contenuta nel decreto di citazione notificato; in senso lato si può dire che è una risposta conforme ad una proposta, e che l’incontro tra risposta conforme e proposta ha determinato la valida formazione della volontà – per fatti concludenti – di revoca della costituzione di parte civile, integrando così una ipotesi di revoca implicita. Ritenuta, pertanto, implicitamente revocata la costituzione di parte civile con la conseguente revoca RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili … Revoca le statuizioni civili della sentenza impugnata». Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La correzione di errore materiale disposta ha quindi determinato un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo.
La problematica evidenziata risulta essere comunque superata dal fatto che in data 21 settembre 2024, come sopra già accennato, con atto sottoscritto dal difensore della parte civile ricorrente, munito di procura speciale, è stata formulata rinuncia al ricorso in esame.
A ciò si aggiunge che anche il difensore dell’imputato con memoria datata 3 ottobre 2024 ha evidenziato che è cessata la materia del contendere essendo
intervenuta la sopra menzionata ordinanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata.
L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte civile ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché della somma, peraltro computata nella misura attenuata rispetto alle ordinarie pronunce sul punto, di euro 1.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art. 616 cod. proc. pen. ravvisandosi comunque elementi di colpa nella parte ricorrente che pur avendo avuto notizia dell’ordinanza di correzione di errore materiale in data 9 luglio 2024 solo in data 21 settembre 2024 ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso in tal modo determinando l’effettuazione di tutti gli adempimenti di legge per la celebrazione del procedimento innanzi a questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il giorn9 8 ottobre 2024.