Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di una Decisione Strategica
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto processuale cruciale che può determinare l’esito di una controversia giudiziaria. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di tale scelta, specialmente quando scaturisce da un accordo raggiunto tra le parti. Questo caso dimostra come una transazione possa risolvere gli aspetti civili di una vicenda penale, portando alla chiusura definitiva del contenzioso.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza del Tribunale che vedeva un’imputata condannata per il reato di truffa. In secondo grado, la Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la decisione, dichiarava il reato estinto per intervenuta prescrizione. Tuttavia, confermava le statuizioni civili, ovvero la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili e il pagamento di una provvisionale di 15.000 euro.
Non soddisfatta della decisione, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, tra le altre cose, una carenza di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità civile e alla quantificazione del danno provvisionale.
La Svolta Processuale: L’Accordo Transattivo e la Rinuncia al Ricorso
Il punto di svolta del procedimento si è verificato quando, prima della decisione della Suprema Corte, le parti hanno raggiunto un accordo. L’avvocato dell’imputata ha formalmente comunicato di voler rinunciare al ricorso, proprio in virtù di un accordo transattivo intervenuto con le parti civili costituite. Queste ultime, a loro volta, hanno comunicato di aver preso atto della rinuncia.
Questo atto ha cambiato radicalmente la natura del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, spostando il focus dal merito delle doglianze alla conseguenza procedurale della rinuncia stessa.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Conseguenze
La Corte di Cassazione, ricevuta la comunicazione della rinuncia al ricorso, non è entrata nel merito dei motivi sollevati dall’imputata. La rinuncia, infatti, è un atto che preclude l’esame della fondatezza dell’impugnazione.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale declaratoria ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. La condanna al versamento di una somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è puramente processuale e si basa su un principio consolidato. La rinuncia all’impugnazione, manifestata formalmente dalla parte che l’ha proposta, comporta la chiusura del procedimento attraverso una dichiarazione di inammissibilità. La volontà della parte di non proseguire il giudizio prevale sull’interesse all’esame dei motivi di ricorso. Le statuizioni conseguenti, come la condanna alle spese e alla sanzione, sono una diretta e automatica applicazione delle norme procedurali che disciplinano l’inammissibilità del ricorso per Cassazione.
Le Conclusioni
Questa sentenza evidenzia l’importanza strategica dell’accordo transattivo anche nell’ambito di un procedimento penale con risvolti civilistici. Raggiungere un’intesa con la parte civile può essere una via efficace per l’imputato per definire la propria posizione debitoria e porre fine a un lungo e incerto contenzioso. La rinuncia al ricorso che ne consegue, sebbene comporti costi processuali, rende definitiva la sentenza impugnata (in questo caso, per le sole statuizioni civili) e chiude la vicenda, offrendo certezza giuridica a tutte le parti coinvolte.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarne i motivi. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
La rinuncia al ricorso è influenzata da un accordo tra le parti?
Sì, come in questo caso, la rinuncia può essere la conseguenza di un accordo transattivo con cui le parti risolvono la controversia civilistica, rendendo superfluo proseguire il giudizio di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche della rinuncia al ricorso?
La parte che rinuncia viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come sanzione per l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13947 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13947 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
TROILO NOME nata ad Atessa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 2 novembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Siena il 24 luglio 2018 ha disposto non luogo a procedere nei confronti di COGNOME NOME essendosi il reato di truffa estinto per intervenut prescrizione e ha confermato le statuizioni civili già disposte in primo grado e in particolare il risarcimento in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede pagamento di una provvisionale pari ad euro 15.000, oltre alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, deducendo:
2.1 Mancanza di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità civile dell’imputata ed omesso esame dei motivi di appello.
2.2 Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile e alla liquidazione della provvisionale.
2.3 Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Con nota trasmessa il 24 gennaio 2024 l’AVV_NOTAIO nella veste di procuratore speciale dell’imputata ha dichiarato di rinunziare al presente ricorso da parte della sua assistita, in ragione dell’accordo transattivo intervenuto tra la predetta e le parti ci costituite.
AVV_NOTAIO quale procuratore speciale delle parti civili costituite ha comunicato di avere preso atto della rinunzia.
4.La rinunzia al ricorso da parte della ricorrente comporta la dichiarazione di inammissibilità dello stesso con le statuizioni conseguenziali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Roma 6 marzo 2024