Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Decisione della Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale con cui la parte che ha impugnato una decisione giudiziaria manifesta la volontà di non proseguire nel giudizio. Questa scelta, apparentemente semplice, comporta conseguenze giuridiche precise e irrevocabili. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra chiaramente quali siano gli effetti di tale atto, confermando un principio cardine della procedura penale: la rinuncia porta all’inammissibilità dell’impugnazione e alla condanna alle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che aveva respinto l’istanza presentata da una donna per ottenere il differimento dell’esecuzione della pena. Contro questa ordinanza, la donna aveva proposto ricorso per cassazione, chiedendo alla Suprema Corte di annullare il provvedimento a lei sfavorevole.
Tuttavia, in un momento successivo alla presentazione del ricorso, precisamente il 19 luglio 2023, la stessa ricorrente depositava un atto formale, firmato e autenticato dal suo difensore di fiducia, con cui dichiarava di rinunciare all’impugnazione.
La Rinuncia al Ricorso e le sue Implicazioni
La presentazione dell’atto di rinuncia al ricorso ha cambiato radicalmente il corso del procedimento. Questo atto estingue il diritto della parte di ottenere una pronuncia nel merito della questione. La legge processuale, infatti, prevede che la volontà di abbandonare l’impugnazione, se manifestata nelle forme corrette, preclude alla Corte ogni possibilità di valutazione sul contenuto dei motivi di ricorso. La palla, per così dire, torna al punto di partenza e la decisione impugnata diventa definitiva, a meno che non sia stata già impugnata da altre parti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della rituale rinuncia, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa non è una decisione sul merito (la Corte non ha stabilito se la richiesta di differimento della pena fosse fondata o meno), ma una pronuncia puramente processuale che chiude il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sul combinato disposto di diverse norme del codice di procedura penale. In primo luogo, l’art. 589, commi 2 e 3, disciplina le modalità e gli effetti della rinuncia all’impugnazione. Successivamente, l’art. 591, comma 1, lettera d), elenca la rinuncia tra le cause esplicite di inammissibilità dell’impugnazione.
Infine, l’art. 616 del codice di procedura penale stabilisce le conseguenze economiche dell’inammissibilità. La norma prevede che la parte che ha presentato un ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge impone il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in cinquecento euro, tenendo conto della causa di inammissibilità (la rinuncia, appunto).
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso è un atto che produce effetti automatici e vincolanti. Chi decide di rinunciare a un’impugnazione deve essere consapevole che tale scelta non solo rende definitiva la decisione impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche precise. La condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza diretta e inevitabile dell’inammissibilità derivante dalla rinuncia, come chiaramente stabilito dal legislatore.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia formale a un ricorso ne causa l’inammissibilità. Di conseguenza, la Corte non esamina il merito della questione e la decisione impugnata diventa definitiva. La parte che ha rinunciato viene inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Perché la ricorrente è stata condannata a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è una conseguenza automatica prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale in ogni caso di inammissibilità del ricorso. L’importo, in questo caso di 500 euro, è stato determinato dalla Corte in via equitativa, considerando che la causa di inammissibilità era la stessa volontà della parte.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare inammissibile un ricorso dopo la rinuncia?
Il fondamento si trova nel combinato disposto degli articoli 589, commi 2 e 3 (che regolano la rinuncia) e 591, comma 1, lettera d) del codice di procedura penale, che elenca espressamente la rinuncia all’impugnazione tra le cause di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3487 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3487 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
/dato avviso olle par 7 tii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Git,v4;. Considerato che NOME (Cimzi -ij (CODICE_FISCALE) aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato l’istanza di esecuzione differita della pena nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 146, comma 1, n. 2) cod. pen.;
rilevato che l’imputata ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, in data 19 luglio 2023, a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia;
ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d’inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Presidente
Il Consigliere estensore