Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Niente Spese se l’Interesse Viene Meno
Nel complesso scenario della procedura penale, la rinuncia al ricorso rappresenta un atto processuale di notevole importanza, con dirette conseguenze sull’esito del giudizio e sugli oneri economici per l’imputato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un chiarimento fondamentale: se la rinuncia è motivata da una sopravvenuta carenza di interesse, non ne consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Analizziamo questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Dalla Custodia Cautelare alla Cassazione
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Venezia, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a un individuo accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’indagato, tramite il proprio difensore, aveva presentato un’istanza di riesame al Tribunale della libertà, che però l’aveva rigettata, confermando la misura restrittiva.
Contro questa decisione, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura applicata.
La Svolta: La Rinuncia al Ricorso per Carenza di Interesse
Prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi nel merito, si è verificato un evento decisivo. Il difensore dell’imputato ha trasmesso telematicamente una dichiarazione formale di rinuncia al ricorso, giustificandola con una “sopravvenuta carenza di interesse”. Questo significa che, per ragioni non specificate nella sentenza ma intervenute dopo la presentazione del ricorso, l’imputato non aveva più interesse a ottenere una decisione dalla Cassazione.
La Decisione della Suprema Corte
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La parte più interessante della decisione, tuttavia, non riguarda la declaratoria di inammissibilità, che è una conseguenza automatica della rinuncia, ma le sue implicazioni economiche.
Le Motivazioni: Perché la Rinuncia al Ricorso non Comporta la Condanna alle Spese
La Corte ha stabilito che alla dichiarazione di inammissibilità non doveva seguire né la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La motivazione di questa scelta risiede in un principio cardine del diritto processuale: il principio di soccombenza.
I giudici hanno spiegato che il venire meno dell’interesse alla decisione, essendo sopraggiunto dopo la proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza. L’imputato, in pratica, non ha “perso” la causa nel merito, ma ha semplicemente scelto di non portarla a termine. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 7 del 1997), la Corte ha ribadito che la condanna alle spese è legata all’essere la parte soccombente, condizione che non si realizza in caso di rinuncia per carenza di interesse sopravvenuta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa sentenza offre un’indicazione pratica di grande valore per la strategia difensiva. Dimostra che, qualora nel corso del lungo iter processuale mutino le condizioni e venga meno l’interesse a proseguire con un’impugnazione, la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace che può essere utilizzato senza il timore di incorrere in ulteriori sanzioni economiche. È una decisione che bilancia l’efficienza del sistema giudiziario, evitando decisioni su questioni non più attuali, con la tutela della posizione dell’imputato, che non viene penalizzato per una legittima rivalutazione dei propri interessi processuali.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione e il provvedimento impugnato diventa definitivo, a meno che non sia stato già superato da altri eventi processuali.
La rinuncia al ricorso comporta sempre la condanna al pagamento delle spese processuali?
No. Come chiarito da questa sentenza, se la rinuncia è determinata da una carenza di interesse sopraggiunta dopo la presentazione del ricorso, non vi è condanna alle spese perché non si configura una soccombenza, ovvero una sconfitta nel merito.
Qual è il fondamento giuridico per non condannare alle spese in caso di rinuncia?
Il fondamento risiede nel principio di soccombenza. La condanna alle spese presuppone che una parte abbia perso la causa. La rinuncia per carenza di interesse sopravvenuta non è una sconfitta, ma un atto che pone fine al giudizio prima della decisione. La Corte si è basata sul precedente delle Sezioni Unite n. 7 del 1997.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38410 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38410 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Vlore (Albania) il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del Tribunale della libertà di Venezia; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l ‘ ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza di riesame presentata da NOME contro il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia gli ha applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di detenzione illecita di cocaina descritto nella imputazione provvisoria.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento dell ‘ ordinanza deducendo vizio della motivazione e violazione di legge
relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla adeguatezza della misura applicata e alla autonoma valutazione da parte del Tribunale.
Con dichiarazione trasmessa telematicamente il 19 agosto 2025, l’ AVV_NOTAIO, difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e, poiché il venire meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME