Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26192 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26192 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a San Paolo del Brasile il 14/12/1977
avverso l’ordinanza emessa il 15/04/2025 dalla Corte di appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Venezia ha rigettato la richiesta di modifica o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a NOME COGNOME in esecuzione del mandato di cattura, emesso dall’Autorità brasiliana a fini estradizionali per i reati di frode commerciale, associazione e frode contro il Governo.
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Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’estradando, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione dell’art. 718 cod. proc. pen. e mancanza di contraddittorio su un documento posto a fondamento dell’ordinanza, ossia sulla nota del Ministro della Giustizia datata 14 aprile 2025, acquisita dalla Corte territoriale dopo l’udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2025, con conseguente nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
2.2. Violazione dell’art. 715, comma 2, cod. proc. pen. e motivazione mancante in punto di valutazione del pericolo di fuga. La Corte di appello ha affermato che emergeva una spiccata capacità di utilizzo di tecnologia a distanza con accessi abusivi ai sistemi informatici di polizia, così che la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non era idonea a prevenire il rischio di fuga. La menzionata Corte non avrebbe, però, considerato che nella red notice si darebbe atto che gli accessi abusivi erano avvenuti ad opera di NOME COGNOME soggetto diverso dall’estradando, e che la disponibilità presso il domicilio di tecnologia per tenere contatti con l’esterno e di mezzi sarebbe una mera presupposizione, non essendo tali elementi emersi da alcun atto del procedimento. Peraltro, sarebbe stata omessa la considerazione che l’estradando è radicato in Italia.
Il 24 giugno 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso con allegata procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Alla GLYPH declaratoria GLYPH di GLYPH inammissibilità GLYPH del GLYPH ricorso GLYPH per GLYPH rinuncia all’impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità indicate dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02).
Può, invece, non disporsi la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che, dopo la presentazione del ricorso, la misura della custodia cautelare, applicata al ricorrente, è stata sostituita con un’altra meno afflittiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il P es)e)ente