Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Pagamento delle Spese Processuali Sempre Dovuto?
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto con cui la parte che ha impugnato una decisione giudiziaria manifesta la volontà di non proseguire nel giudizio. Ma quali sono le conseguenze economiche di tale scelta, specialmente se comunicata a ridosso dell’udienza? Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale chiarisce che la rinuncia non è una via d’uscita per evitare il pagamento delle spese processuali e di eventuali sanzioni.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso in esame ha origine dal ricorso per cassazione presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, in accoglimento di una specifica istanza, aveva già rideterminato la pena inflittagli in primo grado. Successivamente alla presentazione del ricorso, e in particolare alla vigilia della data fissata per l’udienza in Cassazione, lo stesso imputato ha depositato una dichiarazione formale di rinuncia all’impugnazione. La Suprema Corte si è quindi trovata a dover decidere non sul merito del ricorso, ma sulle conseguenze procedurali ed economiche di tale rinuncia.
La Decisione della Corte sulla rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10210 del 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione, tuttavia, non si è limitata a prendere atto della volontà del ricorrente di abbandonare l’impugnazione. I Giudici hanno infatti condannato l’imputato al pagamento di due diverse somme:
1. Il pagamento delle spese processuali maturate fino al momento della rinuncia.
2. Il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale: l’attivazione della macchina giudiziaria ha un costo, e la rinuncia tardiva non può neutralizzare le conseguenze economiche che ne derivano.
Le Motivazioni della Sentenza: perché la rinuncia al ricorso non esonera dai costi
La Corte ha basato la propria decisione su un’analisi chiara e lineare degli effetti della rinuncia nel processo penale. Le motivazioni possono essere suddivise in due punti principali.
La Rinuncia Tardiva e le Spese Processuali
Il primo punto affrontato dalla Corte riguarda le spese processuali. I Giudici hanno specificato che la rinuncia, sebbene ponga fine al procedimento di impugnazione, non può avere un effetto retroattivo sui costi già generati. L’atto di ricorso ha messo in moto l’apparato della giustizia, comportando attività di cancelleria, notifiche e la preparazione dell’udienza. La Corte ha stabilito che la rinuncia, soprattutto se pervenuta “alla vigilia dell’udienza”, non esclude la condanna del ricorrente al pagamento di tali spese. In sostanza, chi rinuncia è comunque responsabile dei costi che la sua iniziativa processuale ha causato fino al momento del ritiro.
La Condanna alla Cassa delle Ammende
Il secondo aspetto, forse meno scontato per i non addetti ai lavori, è la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto che la rinuncia all’impugnazione conduca a una dichiarazione di inammissibilità. Di conseguenza, ha applicato la relativa sanzione. È importante notare che la somma di 3.000 euro è stata “equitativamente fissata”, tenendo conto delle circostanze, e che i Giudici hanno esplicitamente dichiarato di non aver ravvisato “alcuna ragione di esonero”. Ciò implica che solo in casi eccezionali e motivati si potrebbe evitare tale condanna, ma la semplice rinuncia non costituisce di per sé una valida giustificazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La sentenza in esame offre un importante monito per chi intende impugnare un provvedimento. La decisione di presentare un ricorso per cassazione deve essere ponderata attentamente, poiché un successivo ripensamento, formalizzato con una rinuncia al ricorso, non è privo di conseguenze economiche. Anzi, comporta l’obbligo di farsi carico sia delle spese del procedimento avviato, sia di una sanzione pecuniaria che può essere anche significativa. Questa pronuncia riafferma il principio di responsabilità processuale, scoraggiando impugnazioni dilatorie o presentate senza un’adeguata valutazione delle possibilità di successo.
Rinunciare al ricorso per cassazione elimina l’obbligo di pagare le spese processuali?
No, secondo la sentenza, la rinuncia al ricorso, anche se pervenuta prima dell’udienza, non esclude la condanna al pagamento delle spese processuali che il ricorso ha generato fino a quel momento.
Oltre alle spese, si può essere condannati a pagare una sanzione anche in caso di rinuncia?
Sì, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente, poiché la rinuncia porta a una dichiarazione di inammissibilità e non sono state ravvisate ragioni per un esonero.
Qual è l’esito processuale di un ricorso a cui si è rinunciato?
L’esito è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Corte. Ciò significa che il procedimento di impugnazione si chiude senza che i giudici esaminino il merito della questione sollevata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10210 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE d’APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso ; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 2:3 co 8 d. Igs. 13: 7/2020
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza che accoglimento dell’istanza ex art. 599 bis c.p.p., ha rideterminato la pena infl primo grado. Con successiva dichiarazione l’imputato ha rinunziato all’impugnazione.
Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
La rinuncia, pervenuta alla vigilia dell’udienza, non esclude la condanna del ric al pagamento delle spese processuali che il ricorso ha fino ad ora generato né e condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, non ravvisandosi alcuna ragione di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così decso in Roma, 9 febbraio 2024
Il Consig ere relatore
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Il Presi ente
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NOME COGNOME