Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9972 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9972 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 13/02/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA (Rinunciante)
avverso l’ordinanza emessa il 20/05/2025 dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 20 maggio 2025 il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE respingeva l’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, finalizzata a ottenere l’autorizzazione ad allontanarsi dalla sua abitazione per due ore al giorno, per svolgere l’attività fisica necessaria alla cura delle sue patologie diabetiche, così come prescrittagli dai medici del RAGIONE_SOCIALE che lo avevano in cura.
Avverso questa ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOX, proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, che riqualificava l’impugnazione proposta dal detenuto come ricorso per cassazione.
Con l’originaria impugnazione, si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il respingimento dell’istanza presentata dal ricorrente non teneva conto della gravità delle gravi patologie diabetiche che lo affliggevano, che non potevano essere curate presso la sua abitazione e che imponevano di autorizzare NOME ad allontanarsi da casa, per due ore al giorno, allo scopo di effettuare delle passeggiate.
2.1. Infine, il 9 gennaio 2026, il difensore di fiducia di XXXXXXXXXXXXXXXX, munito di procura speciale, depositava l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal suo assistito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da XXXXXXXXXXXXXXXX, così come qualificato dal Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, Ł inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
Osserva il Collegio che, il 9 gennaio 2026, dopo la presentazione dell’impugnazione, il difensore di fiducia di XXXXXXXXXXXXXXXX, l’AVV_NOTAIO munito di procura speciale, depositava l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo assistito.
La rinuncia all’impugnazione proposta dal difensore di fiducia del ricorrente Ł causa di inammissibilità dell’atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento, con cui veniva censurata l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE il 20 maggio 2025, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen.
Ne discende conclusivamente l’inammissibilità del ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXX, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si quantifica in 500,00 euro.
Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.