Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi delle Conseguenze
La decisione di presentare un ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma cosa accade quando si decide di fare un passo indietro? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce le implicazioni dirette della rinuncia al ricorso, un atto che determina la fine del procedimento e comporta precise conseguenze economiche per chi lo compie. Analizziamo insieme questo caso per capire la portata di tale scelta processuale.
I Fatti del Caso
Un soggetto, tramite il proprio difensore, aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza in data 07/05/2025. Tuttavia, in una fase successiva e prima della data dell’udienza, precisamente in data 15/09/2025, lo stesso difensore depositava un atto formale di rinuncia all’impugnazione. La Corte, quindi, è stata chiamata a pronunciarsi non sul merito del ricorso originario, ma sull’effetto prodotto da questa successiva rinuncia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, presa visione dell’atto di rinuncia, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate con l’impugnazione, ma si limita a prendere atto della volontà della parte di non proseguire il giudizio. La conseguenza diretta di questa dichiarazione è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conseguenze della Rinuncia al Ricorso
L’atto di rinuncia al ricorso non è privo di conseguenze. Se da un lato pone fine al contenzioso, dall’altro comporta oneri economici specifici. La normativa processuale penale, infatti, prevede che la rinuncia sia una delle cause di inammissibilità del ricorso. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la legge stabilisce che la parte che lo ha proposto debba farsi carico non solo delle spese sostenute dallo Stato per il procedimento, ma anche del pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che non sussistano specifiche ipotesi di esonero, non riscontrate nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si basano su un’applicazione diretta della legge. Il riferimento normativo chiave è l’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca la rinuncia all’impugnazione tra le cause di inammissibilità. Secondo i giudici, una volta formalizzata la rinuncia, l’inammissibilità del ricorso diventa un atto dovuto. Di conseguenza, scatta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria. La Corte ha determinato l’importo della sanzione in cinquecento euro, tenendo conto proprio del fatto che la chiusura del procedimento derivava da una scelta volontaria della parte (la rinuncia) e non da un esame di merito.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto che chiude irrevocabilmente il giudizio di impugnazione e comporta conseguenze economiche precise. La decisione di rinunciare, sebbene possa essere strategica, deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore, considerando che essa comporta l’automatica condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia, pertanto, serve da monito sull’importanza di valutare fino in fondo l’opportunità di un’impugnazione, tenendo conto di tutte le possibili implicazioni, incluse quelle derivanti da un eventuale ripensamento.
Cosa succede se si decide di ritirare un ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
La rinuncia al ricorso ne determina l’inammissibilità. Questo significa che la Corte non esaminerà il caso nel merito, ma chiuderà il procedimento con una declaratoria di inammissibilità.
Ci sono conseguenze economiche per chi rinuncia al ricorso?
Sì, il provvedimento analizzato stabilisce che la parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in 500 euro.
Su quale base giuridica si fonda questa decisione?
La decisione si basa sull’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale, che identifica esplicitamente la rinuncia all’impugnazione come una delle cause che rendono il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4119 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4119 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che NOME COGNOME, dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 07/05/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Torino, ha rinunciato, in data 15/09/2025, all’impugnazione con atto depositato dal suddetto difensore.
Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025