Rinuncia al Ricorso: Quando un Passo Indietro Costa Caro
La rinuncia al ricorso è un atto processuale formale con cui una parte decide di abbandonare un’impugnazione o un’istanza precedentemente presentata. Sebbene possa sembrare una semplice ritirata, le sue conseguenze giuridiche sono nette e immediate, come dimostra una recente sentenza della Corte di Cassazione. Analizziamo un caso che chiarisce in modo esemplare cosa comporta questa scelta.
I Fatti del Caso
Un imputato, coinvolto in un procedimento penale presso il Tribunale di Roma, aveva presentato un’istanza di rimessione ai sensi dell’art. 45 del codice di procedura penale, chiedendo di spostare il processo ad un’altra sede giudiziaria. Si tratta di uno strumento previsto per garantire l’imparzialità del giudizio qualora vi siano dubbi sulla serenità del contesto locale.
Successivamente, prima che la Corte si pronunciasse nel merito, lo stesso imputato ha depositato una memoria scritta con la quale dichiarava espressamente di voler rinunciare alla propria istanza. Nonostante un successivo scritto di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, l’atto di rinuncia era ormai stato formalizzato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sull’istanza di rimessione, non è entrata nel merito della richiesta. Al contrario, ha preso atto della volontà espressa dall’imputato e ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta. Di conseguenza, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Le Motivazioni della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si basano su un principio cardine del diritto processuale. La rinuncia a un’istanza o a un ricorso è un atto dispositivo che estingue l’interesse della parte a ottenere una pronuncia nel merito. Una volta che la rinuncia viene formalizzata, il giudice non ha altra scelta che prenderne atto e chiudere quella specifica fase processuale con una declaratoria di inammissibilità o di estinzione.
Il Collegio ha rilevato che alla rinuncia consegue inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità e, con essa, la condanna al pagamento delle spese processuali. Questo perché, presentando l’istanza, la parte ha messo in moto la macchina giudiziaria, generando dei costi. La successiva rinuncia non annulla questi costi, e la legge pone l’onere di sostenerli a carico di chi ha deciso di ritirare la propria domanda.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque affronti un percorso giudiziario: gli atti processuali hanno un peso e conseguenze non revocabili. La rinuncia al ricorso non è un atto informale, ma una dichiarazione formale che chiude definitivamente la questione sollevata. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Irreversibilità: Una volta presentata, la rinuncia preclude qualsiasi ulteriore discussione sull’oggetto della richiesta.
2. Onere delle Spese: La rinuncia comporta quasi sempre la condanna al pagamento delle spese del procedimento incidentale avviato.
Pertanto, la decisione di rinunciare a un’azione legale deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza delle sue conseguenze giuridiche ed economiche. È un passo che conclude un capitolo processuale, ma lo fa con precisi obblighi a carico del rinunciante.
Cosa succede se si rinuncia a un’istanza presentata alla Corte di Cassazione?
La rinuncia porta a una declaratoria di inammissibilità dell’istanza. La Corte non esamina il merito della richiesta, ma si limita a prenderne atto e a chiudere il procedimento relativo a quell’istanza.
Chi deve pagare le spese processuali in caso di rinuncia al ricorso?
La parte che presenta la rinuncia viene condannata al pagamento delle spese processuali. Questo perché, con la sua iniziale richiesta, ha comunque attivato il sistema giudiziario, sostenendo dei costi.
È possibile presentare altre memorie dopo aver rinunciato a un’istanza?
Dal provvedimento si evince che, sebbene l’imputato abbia depositato una memoria successiva, l’atto determinante è stata la rinuncia. Quest’ultima, una volta formalizzata, ha un effetto conclusivo che non viene superato da scritti successivi relativi alla medesima istanza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41968 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le memorie depositate da COGNOME NOME il 03/09/2024, con la quale ha rinunciato al ricorso, ed il 10/09/2025, di replica alle conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto istanza di rimessione del processo ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen. in relazione al proc. pen. n. 8638/2019 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Roma, X sezione penale.
Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il COGNOME ha depositato memoria scritta in data 03/09/2024, con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ed altra il 10/09/2025, con la quale ha inteso, comunque, replicare alle considerazioni del P.G..
Rileva il Collegio che alla rinuncia alla predetta istanza consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e, con essa, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 17 settembre 2024