Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37522 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37522 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata ad Alatri (Fr) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/4/2025 del Tribunale del riesame di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha comunicato la rinuncia al ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 15/4/2025, il Tribunale del riesame di Latina rigettava la richiesta proposta ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 29/1/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale.
Propone ricorso per cassazione la COGNOME, deducendo – con unico motivo – la violazione degli artt. 324, comma 7, 309, comma 10, cod. proc. pen. Premesso
che la richiesta di riesame sarebbe stata inoltrata il 19/2/2025 e che la cancelleria del Tribunale avrebbe richiesto gli atti alla Procura della Repubblica il 1°/4/2025, si evidenzia che tale trasmissione sarebbe avvenuta soltanto 1’8/4/2025, con conseguente applicazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.), che sanziona con la perdita dell’efficacia della misura il mancato rispetto del termine di 5 giorni per la trasmissione degli atti, termine che sarebbe stato superato di ben tre giorni. Al riguardo, peraltro, non sarebbe condivisibile l’affermazione dell’ordinanza secondo cui l’inoltro degli atti in esame sarebbe avvenuto tempestivamente, risultando per via documentale una circostanza di segno diverso.
Con atto del 24/9/2025, recante sottoscrizione autenticata dal difensore, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.
Questa, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
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liere estensore