Rinuncia al ricorso in Cassazione: effetti e costi processuali
La rinuncia al ricorso rappresenta una scelta processuale definitiva che interrompe il giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte, ma non esenta il ricorrente da oneri economici significativi. In questo approfondimento analizziamo un caso recente in cui la volontà dell’imputato ha determinato l’inammissibilità del procedimento.
Il contesto del giudizio di legittimità
Nel caso in esame, un’imputata aveva proposto ricorso contro una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma. Tuttavia, prima che la Cassazione potesse entrare nel merito della questione, la difesa ha depositato un atto formale di rinuncia. Questa comunicazione, avvenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ha cambiato radicalmente l’esito del procedimento, spostando l’attenzione dalle questioni di diritto alla chiusura formale del rito.
La procedura di rinuncia al ricorso
La normativa vigente prevede che l’imputato possa rinunciare all’impugnazione proposta. Tale atto deve essere presentato nelle forme previste dalla legge e comunicato tempestivamente alla Corte. Una volta che la rinuncia viene acquisita agli atti, il collegio giudicante non ha altra scelta se non quella di prenderne atto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito dei motivi originari del ricorso, ma si limita a sanzionare la fine dell’interesse processuale della parte.
Le conseguenze economiche della decisione
Nonostante la rinuncia al ricorso sia un atto volontario, essa comporta delle conseguenze pecuniarie automatiche. La legge stabilisce infatti che, in caso di inammissibilità, il ricorrente debba farsi carico delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha il potere di irrogare una sanzione pecuniaria aggiuntiva a favore della Cassa delle ammende, qualora la causa di inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente o, come in questo caso, derivi da una sua scelta tardiva rispetto all’attivazione della macchina giudiziaria.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla ricezione della PEC inviata dal difensore dell’imputata. L’atto di rinuncia, datato pochi giorni prima dell’udienza, ha reso superfluo ogni esame dei motivi di doglianza. La Corte ha rilevato che la volontà di desistere dal ricorso rende lo stesso inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta. Di conseguenza, l’applicazione dell’art. 616 c.p.p. è diventata un atto dovuto, portando alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in mille euro per la Cassa delle ammende.
Le conclusioni
La vicenda evidenzia come la rinuncia al ricorso in Cassazione non sia un’operazione priva di costi. Sebbene permetta di evitare un possibile rigetto nel merito, essa consolida la sentenza di appello e impone il pagamento di sanzioni pecuniarie. È fondamentale che la decisione di rinunciare venga valutata con estrema attenzione insieme al proprio legale, considerando che la tempestività della comunicazione può influire sulla determinazione delle spese. La chiusura del caso conferma il rigore della Corte nel gestire i flussi processuali e nel sanzionare l’attivazione inutile della giurisdizione di legittimità.
Cosa accade se decido di rinunciare a un ricorso in Cassazione?
La Corte dichiarerà il ricorso inammissibile, ponendo fine al processo e confermando la sentenza impugnata.
Quali sono i costi legati alla rinuncia dell’impugnazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Come deve essere presentata la rinuncia?
Deve essere presentato un atto formale, spesso trasmesso dal difensore tramite PEC, che attesti la volontà dell’imputato di non proseguire.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48598 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48598 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Preso atto che con PEC pervenuta il 22 agosto da parte dell’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE Latina l’imputata ha rinunciato al ricorso con atto del 10 a 2023:rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro mille in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nelle circostan date.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa de ammende.
Così ceciso in Roma, il 12/09/2023 Il Consigliere stensore