Rinuncia al Ricorso: Cosa Succede Davvero in Cassazione?
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un passo cruciale per la tutela dei propri diritti. Tuttavia, cosa accade se, dopo aver intrapreso questa via, si decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso è un atto processuale con conseguenze ben definite, come illustrato da una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo articolo analizza gli effetti concreti di tale decisione, offrendo un quadro chiaro delle implicazioni legali e finanziarie.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di una città del sud Italia. Prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il merito della questione, sia il ricorrente personalmente sia il suo difensore hanno depositato una formale dichiarazione con cui manifestavano la volontà di non proseguire con l’impugnazione. Questo atto di rinuncia è pervenuto alla cancelleria della Corte il giorno prima della data fissata per l’udienza.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Di fronte a questa dichiarazione, la Corte di Cassazione non ha avuto altra scelta che prendere atto della volontà espressa. La procedura, in questi casi, è piuttosto lineare. La rinuncia al ricorso è una delle cause di inammissibilità specificamente previste dal codice di procedura penale. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate nell’atto di impugnazione originario. La decisione ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è concisa ma estremamente chiara. La Corte si è basata sull’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che stabilisce espressamente l’inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia. La legge non lascia spazio a interpretazioni: una volta formalizzata la rinuncia, l’esito del procedimento è segnato. La condanna alle spese processuali è una conseguenza diretta dell’inammissibilità, così come il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione pecuniaria viene determinata dal giudice in via equitativa, tenendo conto delle circostanze del caso. In questa specifica situazione, la Corte ha ritenuto congrua la cifra di tremila euro. La decisione evidenzia come la rinuncia, sebbene ponga fine al contenzioso, non sia un atto privo di conseguenze economiche.
Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa pronuncia sono di natura eminentemente pratica. La rinuncia al ricorso è un diritto della parte, ma deve essere una scelta ponderata. Comporta la chiusura definitiva del giudizio di impugnazione, impedendo qualsiasi ulteriore esame delle proprie ragioni. Inoltre, attiva automaticamente l’obbligo di sostenere i costi del procedimento che si è inutilmente attivato e di pagare una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve da monito: la decisione di abbandonare un ricorso in Cassazione deve tenere conto non solo degli aspetti legali, ma anche delle inevitabili ripercussioni economiche previste dalla legge.
 
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso presentato in Cassazione?
Se si rinuncia a un ricorso, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, senza esaminare il merito della questione. Il procedimento si conclude con questa dichiarazione.
La rinuncia al ricorso comporta sempre il pagamento di spese?
Sì, secondo quanto stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Chi decide l’importo da versare alla Cassa delle ammende in caso di rinuncia?
L’importo da versare alla Cassa delle ammende è determinato dalla Corte in via equitativa. Nel caso specifico analizzato, la somma è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4127 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4127  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che in data 10 gennaio 2024 il ricorrente personalmente ed il suo difensore hanno fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia ex art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2024.