Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Costi in Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che pone fine a un’impugnazione. Sebbene possa sembrare una semplice ritirata, le sue conseguenze sono ben definite dalla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare cosa accade quando una società, dopo aver contestato un provvedimento, decide di fare un passo indietro.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore della vigilanza aveva presentato ricorso in Cassazione contro un’ordinanza del Tribunale di Milano. Quest’ultima aveva confermato un decreto di sequestro preventivo sulle somme presenti nel conto corrente della società. Il sequestro era finalizzato alla confisca del profitto derivante da reati di dichiarazione fraudolenta, contestati all’amministratore sia della società ricorrente sia di un’altra società che era stata precedentemente incorporata dalla prima.
Nel suo ricorso iniziale, l’azienda non contestava la sussistenza del reato (fumus commissi delicti), ma si concentrava su altri due aspetti: la liceità del titolo con cui le somme erano giunte sui propri conti (in epoca successiva ai reati) e la presunta insussistenza del pericolo di dispersione del profitto (periculum in mora).
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso
Poco prima dell’udienza, il difensore e procuratore speciale della società ha comunicato formalmente la rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale ha cambiato radicalmente il corso del procedimento, spostando l’attenzione della Corte dalla valutazione del merito della questione alla presa d’atto della volontà della parte di non proseguire il giudizio.
La Decisione della Suprema Corte
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare le norme procedurali. La sopravvenuta rinuncia impone una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Di conseguenza, il ricorso non viene esaminato nel merito, ma viene semplicemente archiviato come inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono estremamente sintetiche e si basano su un presupposto puramente procedurale. La comunicazione della rinuncia da parte del difensore, munito di procura speciale, è un atto che estingue il diritto della parte a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso. Il giudice, pertanto, non entra nel vivo delle questioni sollevate (liceità delle somme, periculum in mora), ma si limita a constatare l’avvenuta rinuncia. Da questa constatazione derivano due conseguenze obbligatorie per legge: la condanna della parte rinunciante al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente quantificata in cinquecento Euro.
Conclusioni
La vicenda dimostra come la rinuncia al ricorso sia una scelta strategica con implicazioni economiche dirette. Se da un lato interrompe il contenzioso, dall’altro comporta la certezza di dover sostenere le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria. Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: chi rinuncia a un’impugnazione deve farsi carico dei costi generati dalla sua stessa iniziativa processuale. La decisione di rinunciare, quindi, deve essere attentamente ponderata, bilanciando le probabilità di successo con i costi certi derivanti dall’abbandono del giudizio.
Cosa succede quando si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Chi paga le spese processuali in caso di rinuncia al ricorso?
La parte che ha rinunciato al ricorso (in questo caso, la società ricorrente) è condannata al pagamento di tutte le spese processuali.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre sanzioni per chi rinuncia?
Sì, la Corte condanna la parte rinunciante anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Nel caso di specie, questa somma è stata quantificata in cinquecento Euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3033 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3033 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza emessa il 24/05/2023 dal Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 24/05/2023, il Tribunale di Milano – adito con richiesta di riesame ex art 322 cod. proc. pen. da RAGIONE_SOCIALE – ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato (per quanto qui rileva) alla confisca del profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta contestati a COGNOME NOME al capo 2 (in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, società incorporata dalla odierna ricorrente) e al capo 3 (in qualità di amministratore della odierna ricorrente) della provvisoria incolpazione. Sequestro integralmente eseguito sulle somme giacenti sul conto corrente della società.
GLYPH 2. Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, premettendo di non aver inteso porre in discussione, con la richiesta di riesanne, il fumus dei reati contestati al COGNOME (se non per la generalizzata presunzione di fraudolenza del modus operandi accertato), aspetto peraltro lungamente esaminato dal Tribunale di Torino. La ricorrente aveva in realtà avuto riguardo a due diversi profili, con argomentazioni disattese dal Tribunale e qui censurate, relativi alla liceità del titolo per cui le somme sequestrate erano pervenute alla ricorrente (in epoca tra l’altro successiva al tempus commissi delicti), e alla configurabilità del periculum in mora.
In data 31/10/2023, il difensore e procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha comunicato la rinuncia al ricorso.
Tale sopravvenienza GLYPH impone una declaratoria di GLYPH inammissibilità dell’impugnazione proposta, e la condanna della società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende che si ritiene equo quantificare in Euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso 1’8 novembre 2023
Il Presi nte