Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7475 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7475 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 229/2025
NOME COGNOME
CC – 14/02/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 43025/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: NOME nato a CASTROLIBERO il 19/09/1950 NOME nato a COSENZA il 20/07/1986 inoltre:
COGNOME
avverso la sentenza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di Cosenza udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
Con sentenza del 7 novembre 2024 il Tribunale di Cosenza Ð a seguito del gravame interposto nellÕinteresse di NOME COGNOME ed NOME COGNOME Ð in parziale riforma della pronuncia in data 9 novembre 2023 del Giudice di pace di Cosenza, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per i reati di minaccia, perchŽ estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili rese dal primo giudice in favore di NOME COGNOME.
Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione nellÕinteresse degli imputati avverso la sentenza di appello, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con cui ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullitˆ in ordine alla conferma delle statuizioni civili.
Il medesimo difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia ai ricorsi e la procura speciale rilasciatagli a tal fine da NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi (requisitoria scritta).
Non deve tenersi conto della memoria depositata dallÕavvocato NOME COGNOME nellÕinteresse della parte civile il 12 febbraio 2025 e, dunque, quando era giˆ spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del , sia del ) prima dellÕudienza del 14 febbraio 2025, posto dallÕart. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 Ð 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281726 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01).
Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.).
Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso per cassazione, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende Ð che deve determinarsi in euro 500 Ð, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilitˆ (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 Ð 01) e nella specie non consta (nŽ è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare lÕimpugnazione per una causa non imputabile ai medesimi ricorrenti (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 Ð 01).
In ragione della tardiva presentazione della sua memoria, non deve liquidarsi alcuna somma in favore della parte civile a titolo di spese per il presente giudizio di legittimitˆ.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 14/02/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME